Nuove incombenze per i lavori condominiali

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Nuove incombenze per i lavori condominiali

Studio Cortorillo (Immobiliare-Condomini-CAF)
Pubblicato da Studio Cortorillo in CONDOMINIO · 27 Dicembre 2019
Tags: lavoriappaltocondominioamministratore
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Sulla Gazzetta ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019 è stata pubblicata la legge 19 dicembre 2019, n. 157 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, e con l’articolo 4 è stata introdotta una norma in tema di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti che riscrive integralmente l’art.17-bis del D.lgs. 241/1997.
A decorrere dal 1° gennaio 2020, il committente che affida il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, e di beni strumentali di proprietà del committente, deve richiedere alle imprese appaltatrici, subappaltatrici o affidatarie, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori dipendenti direttamente impiegati nei lavori o servizi.
A tal fine le imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici effettueranno distinti versamenti, con F24 specifico per singolo committente, senza possibilità di compensazione delle ritenute dovute con propri crediti fiscali. Viene, quindi, previsto che le imprese appaltatrici, subappaltatrici o affidatarie, devono trasmettere al committente entro i 5 giorni lavorativi successivi al versamento delle ritenute: le deleghe di pagamento, l’elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, coinvolti nell’opera o nel servizio nel mese precedente, con il dettaglio delle ritenute eseguite nel mese precedente nei confronti dello stesso lavoratore con separata indicazione di quelle relative alla prestazione effettuata dal committente, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente in relazione alla prestazione, il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore nell’esecuzione dell’opera o servizio.
In caso di mancata trasmissione dei dati da parte delle imprese appaltatrici e subappaltatrici o appurato l’omesso/insufficiente versamento delle ritenute, il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati (sino alla concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera, ovvero per un importo pari alle ritenute non versate ma risultanti dalla documentazione trasmessa), dandone comunicazione entro 90 giorni all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio.  In capo allo stesso committente, laddove non adempia ai suddetti obblighi, ossia non chieda copia delle deleghe di pagamento o non sospenda il pagamento dei corrispettivi a fronte dell’omesso/insufficiente versamento delle ritenute da parte dell’appaltatore, subappaltatore o affidatario, sono irrogate sanzioni pari al 20% dell’importo delle ritenute non trattenute dal datore di lavoro o al 30% dell’importo delle ritenute non versate.
Questi obblighi, però, non trovano applicazione se le imprese appaltatrici, subappaltatrici o affidatarie, comunicano al committente, tramite certificazione, la sussistenza nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza (5 giorni successivi alla scadenza del versamento) dei seguenti requisiti:
a. risultino in attività da almeno 3 anni e in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore al 10% dell’ammontare dei ricavi e compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
b. non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di accertamento, affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sul reddito, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.
Le imprese che possiedono questi ultimi requisiti possono continuare a pagare i contributi previdenziali, assistenziali e i premi assicurativi mediante compensazione coi propri crediti fiscali.
Pertanto, dal 1 gennaio 2020, anche per il condominio si avrà il seguente scenario.
  1. Nel caso di appalto di importo annuo superiore a 200.000,00 euro, per gli appalti con prevalente peso del valore della manodopera, il condominio, tramite l'Amministratore, deve richiedere all’impresa appaltatrice la copia del versamento delle ritenute, l’elenco nominativo dei lavoratori, le retribuzioni ed il dettaglio delle ritenute con la separata indicazione della parte delle ritenute relative al lavoro svolto presso il condominio.
  2. L’Amministratore deve verificare l’esattezza dell’adempimento e, qualora riscontri errori o carenti versamenti, deve sospendere il pagamento dei corrispettivi, limitatamente all’importo delle ritenute non versate o versate in maniera insufficiente.
  3. Qualora l’impresa appaltatrice non fornisca all’Amministratore le quietanze degli F24 e tutti gli altri dati sopra indicati, entro cinque giorni dalla scadenza del versamento delle ritenute, l’Amministratore ha l’obbligo di non corrispondere all’impresa appaltatrice il corrispettivo con un limite massimo del 20% del valore dell’appalto, fino a che dura l’inadempimento.
  4. Qualora l’Amministratore riceva la documentazione e riscontri carenze nei versamenti, deve evitare di corrispondere all’impresa appaltatrice l’importo corrispondente al carente versamento con un limite massimo del 20% del valore dell’appalto (dunque, se l’appalto è di 400.000,00 euro, e le ritenute non versate sono di 100,00 euro, l‘Amministratore trattiene 100 euro, ma se le ritenute non versate sono pari a 200.000,00 euro, l’amministratore trattiene solo il 20% del valore dell’appalto, ovvero 80.000,00 euro).
  5. Nel caso non vengano fornite le quietanze e/o riscontri carenze nei versamenti, l’Amministratore deve dare comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni ed all’impresa appaltatrice è preclusa la possibilità di procedere per vie legali per il recupero delle somme trattenute per inadempimenti.
  6. Qualora il condominio non proceda all’attuazione di tutti i nuovi obblighi sarà oggetto della medesima sanzione irrogata all’impresa appaltatrice.
  7. La nuova normativa non si applica nei confronti di professionisti ed imprese appaltatrici in attività da almeno tre anni, in regola con gli obblighi dichiarativi e che abbiano versato imposte pari ad almeno il 10% dei ricavi o compensi, che non hanno ruoli per importi superiori a 50.000,00 euro. Il possesso di detti requisiti è certificato dall’Agenzia delle Entrate.
La nuova norma prevede adempimenti che non rientrano nei compiti di amministrazione ordinaria e l’Amministratore, pertanto, può chiedere al condominio un compenso straordinario per il delicato compito di controllo che deve svolgere.


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