Modello 730/2020: scadenze dopo emergenza covid-19

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Modello 730/2020: scadenze dopo emergenza covid-19

Studio Cortorillo (Immobiliare-Condomini-CAF)
Pubblicato da Studio Cortorillo in FISCO · Lunedì 25 Mag 2020
Tags: 730redditicovid19coronavirusscadenza
Scadenza 730_2020
Dopo l’emergenza sanitaria "Covid-19" la dichiarazione dei redditi con modello 730/2020 ha nuove scadenze da rispettare.
Il modello 730, per la maggior parte dei contribuenti, è la dichiarazione dei redditi per ottenere i rimborsi Irpef in busta paga, ma vi sono anche contribuenti (soprattutto lavoratori dipendenti) che devono versare Irpef e addizionali a debito.
Il 30 giugno 2020 è l’ultimo giorno per il versamento del saldo e primo acconto Irpef per i contribuenti che presentano il modello 730 senza sostituto d'imposta (il soggetto che deve effettuare i conguagli fiscali sulla busta paga o la pensione) o che presentano il modello Redditi PF; il mese di luglio, invece, è tradizionalmente quello di scadenza per presentare il modello 730.
Con l'emergenza "Covid-19" la scadenza di presentazione del modello 730 è stata posticipata al 30 settembre 2020, invece l'ultimo giorno utile per il versamento delle imposte è il 30 giugno 2020, quindi saldo e primo acconto Irpef e addizionali.
Pertanto i contribuenti che devono presentare il modello 730/2020 e non hanno il sostituto imposta, oppure utilizzano il modello Redditi PF, devono versare le imposte Irpef a debito entro il 30 giugno 2020, oppure possono posticiparle fino al 30 luglio 2020 con una maggiorazione del 0,40%, a titolo di interesse, calcolato sul saldo e primo acconto. L'acconto Irpef deve essere versato se l'imposta dovuta in un determinato anno (riferita, quindi, all'anno di imposta precedente), al netto di tutte le detrazioni, dei crediti d'imposta, delle ritenute e delle eccedenze, è superiore a 51,65 euro.
Il calcolo dell'acconto da versare avviene con due diversi metodi alternativi tra loro: storico o previsionale.
Il metodo storico, il più diffuso, prevede che l'acconto viene calcolato sulla base dell'imposta relativa all'anno precedente (ovvero quella indicata nella dichiarazione), pari al 100% dell'imposta dovuta, e deve essere versato in una o due rate a seconda dell'importo dovuto.
In alternativa è possibile applicare il metodo previsionale, ovvero determinare l'acconto in base al reddito che si prevede per l'anno in corso; però per non incorrere nelle sanzioni (con relativi interessi) in caso di acconto insufficiente si consiglia di avvalersi di questa possibilità con molta attenzione, ad esempio quando si prevedono minori entrate o maggiori deduzioni o detrazioni di imposta per l'anno in corso.
Al riguardo il c.d. "decreto liquidità" favorisce l'utilizzo del citato metodo previsionale per determinare l'acconto irpef dell'anno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi se l'omesso o insufficiente versamento dell'acconto si discosta discostarsi al 20% dalla somma effettivamente dovuta.
Coloro che non presentano la dichiarazione dei redditi con modello 730/2020 entro la scadenza del 30 settembre 2020 possono presentare la dichiarazione dei redditi esclusivamente con il modello Redditi PF.
In caso di errori, il contribuente può rivolgersi a chi ha prestato l’assistenza fiscale e, a seconda del tipo di correzione da apportare potrà presentare:
  • modello 730 rettificativo nel caso in cui l’errore sia commesso dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale.
  • modello 730 integrativo (maggior credito, minor debito o imposta invariata) nel caso in cui il contribuente si accorga di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione.
  • modello Redditi PF (maggior debito, minor credito) nel caso in cui il contribuente si accorga di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione.
Le correzioni sopra indicate possono essere presentate:
  • entro il 26 ottobre 2020 per il modello 730 rettificativo/integrativo;
  • entro il 30 novembre per il modello Redditi PF;
  • entro il termine previsto per la presentazione del modello Redditi PF relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa);
  • entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa art. 2, comma 8 del D.P.R. n. 322/1998).
Infine si rammenta che per limitare la presenza delle persone negli uffici, il decreto legge n. 23/2020 ha previsto l'assistenza fiscale a distanza per il modello 730/2020, con dematerializzazione delle deleghe e dei documenti da presentare al Caf e professionisti abilitati.


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