Dichiarazioni Redditi e Fiscali - Studio Cortorillo (Immobiliare-Condomini-CAF)

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Dichiarazioni Redditi e Fiscali

I Nostri Servizi
Lo Studio Cortorillo, in qualità di Ufficio periferico autorizzato dal CAF Tutela Fiscale del Contribuente, offre assistenza per la dichiarazione dei redditi e dichiarazioni fiscali.

MODELLO 730

Il 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi utilizzato principalmente dai lavoratori dipendenti e pensionati, poichè presenta diversi vantaggi. Infatti il contribuente non deve eseguire calcoli e ottiene il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre); se, invece, deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga.
Dall'anno 2015 l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione, in una specifica area del suo sito internet, il modello 730 già precompilato, a cui si accede utilizzando il codice Pin dei servizi telematici (Fisconline).

Chi può utilizzare il modello 730?

Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che nell'anno precedente hanno percepito:
  • redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (per esempio contratti di lavoro a progetto);
  • redditi dei terreni e dei fabbricati;
  • redditi di capitale;
  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva (per esempio prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
  • redditi diversi (come redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
  • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.
La possibilità di presentare il modello 730 esiste anche per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, privi di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio (sono esclusi alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, fra cui le indennità percepite dai membri del Parlamento europeo). In questo caso, se dalla dichiarazione (che va presentata al CAF) emerge un debito, chi presta l'assistenza fiscale trasmette telematicamente la delega di versamento; oppure consegna l’F24 compilato al contribuente entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento. L’eventuale rimborso sarà, invece, eseguito direttamente dall’Amministrazione finanziaria.

Come si presenta il modello 730?

Il 730può essere presentato direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate, tramite CAF o professionista abilitato.
Se il contribuente si rivolge a un CAF o professionista abilitato deve sottoscrivere apposita delega per l’accesso al proprio modello 730 precompilato e così sarà esonerato da qualsiasi responsabilità per eventuali errori. Oltre la delega per l’accesso al modello 730 precompilato, il contribuente deve consegnare il modello 730-1, in busta chiusa, che riporta la scelta per destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef. La scheda deve essere consegnata anche se non viene espressa alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici. Il contribuente deve sempre esibire la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione e conservare l’originale, mentre il CAF o professionista abilitato ne conserva copia che può essere trasmessa, su richiesta, all’Agenzia delle Entrate.
Prima dell’invio della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate, il CAf o professionista abilitato consegna al contribuente una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente. Nel prospetto di liquidazione sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati e sono indicati i rimborsi che saranno erogati dal sostituto d’imposta e le somme che saranno trattenute.
Le scadenze per la presentazione del 730 possono subire variazioni o proroghe ogni anno, pertanto è opportuno consultare la sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate dedicata allo scadenzario.

Cosa succede in caso di errore di compilazione o calcolo del modello 730?

Se si riscontrano errori di compilazione o di calcolo, è possibile rivolgersi a chi ha prestato l’assistenza per correggerli. In questo caso è necessario compilare il modello 730 rettificativo.
Quando il modello non è stato compilato in modo corretto c’è la possibilità di:
  • presentare entro il 25 ottobre un modello 730 integrativo quando l'errore è del contribuente, anche se il modello precedente era stato presentato al datore di lavoro o all’ente pensionistico, e quando l'integrazione porta ad un minor debito, ad un maggior credito oppure ad un'imposta invariata;
  • presentare entro il 10 novembre un modello integrativo quando l'errore è imputabile al Caf, al professionista abilitato oppure al sostituto di imposta;
  • presentare, in alternativa, un modello REDDITI Persone Fisiche (ex UNICO) entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo.
Se, invece, il contribuente si è accorto di aver dimenticato di dichiarare dei redditi oppure ha indicato oneri deducibili o detraibili in misura superiore a quella spettante, deve presentare obbligatoriamente il modello REDDITI Persone fisiche (ex UNICO) e pagare tramite il modello F24 le eventuali somme dovute, compresa la differenza rispetto all’importo del credito risultante dal modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d’imposta. 


MODELLO REDDITI

Il modello Redditi è il modello ordinario per presentare la dichiarazione di redditi, composto da fascicoli con le sigle che individuano le diverse categorie di contribuenti tenuti ad utilizzare il modello di dichiarazione: PF per le persone fisiche, ENC per gli enti non commerciali ed equiparati, SC per le società di capitali, enti commerciali ed equiparati, SP per le società di persone ed equiparate. Questo modello è la nuova versione del modello UNICO: il cambiamento è dovuto al fatto che dall'anno 2017 la dichiarazione Iva non potrà essere più presentata in forma unificata insieme alla dichiarazione dei redditi.

Da chi viene utilizzato il modello redditi Pf ?

Redditi PF è il modello dedicato alla persone fisiche (con o senza partita iva). Sono obbligati a utilizzare il modello Redditi Persone fisiche i contribuenti che hanno conseguito redditi e non rientrano nei casi di esonero, devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti, oppure sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito.
In particolare, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi:
- i lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e sono in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati, nel caso in cui l’imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre euro 10,33 il totale delle ritenute subite;
- i lavoratori dipendenti che direttamente dall’INPS o da altri Enti hanno percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrono le condizioni di esonero indicate nelle precedenti tabelle;
- i lavoratori dipendenti a cui il sostituto d’imposta ha riconosciuto deduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di una sola Certificazione Unica);
- i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d’acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);
- i lavoratori dipendenti ai quali il sostituto d’imposta non ha trattenuto il contributo di solidarietà (art. 2 comma 2 D.L. n. 138/2011);
- i contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali l’imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi – quando sono erogati da soggetti che hanno l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
- i lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati ai quali non sono state trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all’IRPEF. In tal caso l’obbligo sussiste solo se l’importo dovuto per ciascuna addizionale supera euro 10,33;
- i contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM.
Anche nel caso in cui non siano obbligati, i contribuenti possono comunque presentare la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali oneri sostenuti, deduzioni e/o detrazioni non attribuite o attribuite in misura inferiore a quella spettante oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nell'anno precedente o da acconti versati nello stesso anno.
In generale è esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che presente il modello 730, non è obbligato alla tenuta delle scritture contabili, oppure che possiede redditi per i quali è dovuta un’imposta non superiore ad euro 10,33.

Come e quando deve essere presentato il modello Reddti Pf?

il modello REDDITI deve essere presentato dal 2 maggio al 30 giugno se in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale; entro il 30 settembre 2017 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente, ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.
Attenzione! le scadenze per la presentazione possono subire variazioni o proroghe. Si consiglia, pertanto, di consultare la sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate dedicata allo scadenzario.
Tutti i contribuenti sono obbligati a presentare la dichiarazione con modello REDDITI esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato.
Sono esclusi da tale obbligo e pertanto possono presentare il modello cartaceo i contribuenti che:
- pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il modello 730, non possono presentarlo;
- pur potendo presentare il modello 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello REDDITI (RM, RT, RW);
- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti;
- i cittadini italiani residenti all’estero e i soggetti temporaneamente non residenti nel territorio dello Stato impossibilitati ad effettuare la trasmissione telematica.
Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il 30 giugno ovvero entro il 31 luglio 2017.
I contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo e prima rata di acconto) nel periodo dal 30 giugno al 31 luglio devono applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo. Gli importi delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere versati arrotondati all’unità di euro, così come determinati nella dichiarazione stessa. Se, invece, l’ammontare indicato in dichiarazione deve essere successivamente elaborato (rateazioni) prima di essere versato, si applica la regola generale dell’arrotondamento al centesimo di euro (es. euro 10.000,752 arrotondato diventa euro 10.000,75; euro 10.000,755 arrotondato diventa euro 10.000,76; euro 10.000,758 arrotondato diventa euro 10.000,76) trattandosi di importi che non si indicano in dichiarazione ma direttamente nel modello di versamento F24.
Per le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi che non superano ciascuna l’importo di euro 12,00, non vanno effettuati i versamenti né la compensazione delle singole imposte (IRPEF e addizionali).
Tutti i contribuenti possono versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, compresi i contributi relativi alla quota eccedente il minimale, ad eccezione dell’acconto di novembre che deve essere versato in un’unica soluzione. In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.
La rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi. Ad esempio, è possibile rateizzare il primo acconto IRPEF e versare in un’unica soluzione il saldo, o viceversa.
I dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio “Rateazione/Regione/Provincia” del modello di versamento F24. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4 per cento annuo, da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.
Gli interessi da rateazione non devono essere cumulati all’imposta, ma devono essere versati separatamente.
I contribuenti possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 30 giugno ovvero entro il 31 luglio maggiorando l’importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d’interesse corrispettivo.
Il contribuente ha la facoltà di compensare nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, Enti Locali, INAIL, ENPALS) i crediti e i debiti risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive.
Il modello di pagamento unificato F24 permette di indicare in apposite sezioni sia gli importi a credito utilizzati sia gli importi a debito dovuti. Il pagamento si esegue per la differenza tra debiti e crediti. Il modello F24 deve essere presentato in ogni caso da chi opera la compensazione, anche se il saldo finale indicato risulti uguale a zero per effetto della compensazione stessa. Tale operazione permette a tutti gli enti di venire a conoscenza delle compensazioni effettuate in modo da poter regolare le reciproche partite di debito e credito.  


DICHIARAZIONI FISCALI

Lo Studio Cortorillo propone un servizio di invio telematico all'Agenzia delle Entrate per tutte le tipologie di dichiarazioni fiscali ammesse.
Tutti coloro che sono obbligati all'invio telematico delle dichiaraizoni fiscali (dichiarazioni fiscali e statistiche obbligatorie per i condomini, mod. 770, CU, etc...) possono presentarle tramite il nostro Studio.
Contestualmente alla ricezione della dichiarazione predisposta dal richiedente o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione ed elaborazione, l'intermediario rilascia al dichiarante l'impegno, datato e sottoscritto, a presentare per via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nella dichiarazione.
Entro i termini di legge previsti, l'intermediario provvede alla trasmissione telematica della dichiarazione per la quale si è assunto il relativo impegno.
Trasmessa la dichiarazione, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione, l'originale della stessa, debitamente sottoscritta dal richiedente, unitamente a copia della comunicazione all'Agenzia delle Entrate, che ne attesta l'avvenuto ricevimento, viene rilasciata al dichiarante.
Il dichiarante deve conservarla, unitamente all'originale della dichiarazione e alla restante documentazione, per il periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. 600/1973, entro cui possono essere effettuati i controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria.
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