Consulenza e assistenza contabile/fiscale - Studio Cortorillo (Immobiliare-Condomini-CAF)

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Consulenza e assistenza contabile/fiscale

I Nostri Servizi
Lo Studio Cortorillo offre, a prezzi competitivi, consulenza e assistenza in materia contabile e fiscale a persone fisiche, ditte individuali e lavoratori autonomi; tenuta della contabilità solo per regimi fiscali agevolati.

PARTITA IVA

La partita IVA è una sequenza di 11 cifre che identifica univocamente un soggetto che esercita un'attività rilevante ai fini dell'imposizione fiscale indiretta (IVA) che viene attivata dall'Agenzia delle Entrate, su istanza del soggetto interessato.
Ogni soggetto fiscale dell'Unione europea è riconoscibile dal suo numero di partita IVA, composto dalla sigla dello stato di appartenenza (ad esempio IT per Italia, ES per Spagna, etc....) e da una sequenza alfanumerica o numerica, variabile da nazione a nazione.
Spesso si tende a fare confusione tra la soglia di ricavi (i famosi 5.000 euro) e l'obbligo di apertura della partiva Iva.
I ricavi non sono mai unico parametro di riferimento per stabilire se si deve o meno aprire la partita Iva.
La partita Iva è obbligatoria per le attività di lavoro autonomo o di impresa, svolte con professionalità e in forma organizzata, in modo abituale e continuativo, a prescindere dai ricavi. Infatti l’aspetto che conta ai fini fiscali è la propensione ad esercitare un’attività idonea a produrre reddito; anche se, magari, il reddito non è stato ancora generato. In merito l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che con il termine "abituale" deve intendersi un’attività che si ripete costantemente nel tempo, e che necessita dell’impegno intellettuale o materiale per essere svolta, considerando "abituale" anche la predisposizione dei mezzi necessari a svolgere l’attività prescelta.
Quando si chiede l'apertuta della partita Iva, attualmente si hanno a disposizione tre diversi regimi fiscali:
  1. regime fiscale agevolato (c.d. forfettario);
  2. regime fiscale semplificato;
  3. regime fiscale ordinario. 


REGIMI "AGEVOLATI"

La Legge di Stabilità 2015, riformata dalla Legge di Stabilità 2016 e, per ultimo, con la Legge di stabilità 2019, ha introdotto il regime fiscale c.d. forfetario. Con la sua entrata in vigore sono stati abrogat,i a decorrere dal 2015, tutti i regimi agevolati precedentemente esistenti: il regime delle nuove iniziative produttive (art. 13 della L. 388/2000), il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, detto regime dei nuovi minimi (art. 27 co. 1 e 2 del D.L. n. 98/2011), il regime contabile agevolato per gli “ex minimi” (art. 27 co. 3 del D.L. n. 98/2011). Per quanto riguarda il regime c.d. dei “minimi” (regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità), il D.L. n.192/2014 (Decreto “Milleproroghe”) ha prorogato fino al 31 dicembre 2015 la possibilità di adottare tale regime agevolato.
Pertanto il regime fiscale "forfetario" ha sostituito tutti i regimi di favore già  in vigore, tra i quali anche il regime fiscale di vantaggio c.d. dei "minimi", consentendone per quest’ultimo il mantenimento fino alla scadenza naturale (il completamento del quinquennio e/o il compimento del trentacinquesimo anno di età), fermo restando la possibilità di scegliere l’applicazione del nuovo regime forfetario, valutandone l’eventuale convenienza.
Nel regime "forfetario" le spese vengono determinate a forfait, ovvero applicando un coefficiente di redditività che risulta diverso in base alla tipologia di attività che andrà a svolgere il contribuente in relazione al proprio codice di classificazione (Ateco), con il quale viene individuata l'attività economica abbinata alla partita IVA.
Il regime forfetario è riservato ai titolari di Partita IVA di ridotte dimensioni e prevede rilevanti semplificazioni ai fini Iva e contabili, che può essere molto vantaggioso rispetto al regime fiscale ordinario poichè si applica una aliquota IRPEF minore, destinato ai contribuenti che iniziano una nuova un’attività di impresa, arte o professione e che presumono di conseguire ricavi o compensi non superiori a 65.000 euro, oppure a coloro che hanno già avviato un’attività purché abbiano conseguito ricavi o compensi sempre sotto la soglia dei 65.000 euro. Se sono esercitate più attività, contraddistinte da codici Ateco differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.
Nel dettaglio si applica alle seguenti categorie:
  • professionisti iscritti ad ordini professionali;
  • professionisti senza cassa;
  • lavoratori autonomi;
  • artigiani;
  • commercianti;
  • imprese individuali;
  • imprese familiari: per questa categoria, la qualifica di imprenditore compete solo al titolare e non anche ai familiari collaboratori, per cui tutte le imposte sono a carico del titolare dell’attività e di conseguenza diventa possibile usufruire del regime agevolato; in sostanza il reddito è tassato tutto in capo al titolare dell’impresa familiare, mentre i collaboratori familiari non hanno alcun obbligo dichiarativo e di versamento relativamente al reddito a essi imputato dall’imprenditore (n.b. i partecipati all'impresa familiare dotati di propria partita IVA non possono, invece, aderire al regime forfettario, per l'eventuale attività svolta in proprio).
In considerazione della specificità del regime, questo è espressamente precluso:
a) alle persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito (agricoltura e attività connesse e pesca, vendita sali e tabacchi, commercio dei fiammiferi, editoria, gestione di servizi di telefonia pubblica, rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta, intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al d.P.R. n. 640/1972, agenzie di viaggi e turismo, agriturismo, vendite a domicilio, rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione, agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione);
b) ai soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;
c) ai soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o di mezzi di trasporto nuovi (in pratica chi effettua cessioni di immobili e i rivenditori di auto nuove);
d) ai contribuenti che contemporaneamente all'esercizio dell'attività partecipano ad associazioni, società di persone, familiari, srl;
e) alle persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.
Il regime forfetario, inoltre, è incompatibile anche con il regime opzionale di tassazione agevolata (c.d. Patent Box) per i redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, di brevetti industriali, di marchi, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico.
Il regime forfetario, come rivisitato dalla Legge di Bilancio per il 2019, attualmente presenta le seguenti caratteristiche:
  • reddito determinato su base forfettaria in funzione dei soli ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta (principio di cassa);
  • imposta sostitutiva al 15%, ridotta al 5% per le nuove attività (solo nei primi cinque anni);
  • possibilità per gli esercenti attività commerciale di applicare, ai fini contributivi, un regime agevolato che prevede la riduzione del 35% dei contributi da versare;
  • niente IRAP;
  • esclusione dagli studi di settore o dai parametri contabili;
  • non assoggettabilità dei proventi (ricavi e compensi) a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta;
  • franchigia IVA: sulle fatture emesse, scontrini o ricevute fiscali emessi non deve essere addebitata l’iva a titolo di rivalsa, con divieto di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti;
  • esonero dalla registrazione delle fatture, dei corrispettivi e dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di tenere e conservare i registri previsti da disposizioni diverse da quelle tributarie;
  • esonero dall’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (Black List);
  • esonero dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili;
  • esonero dall’obbligo di fattura elettronica tranne che per le prestazioni effettuate nei confronti della pubblica amministrazione;
  • nessun obbligo di adempimenti fiscali per i collaboratori non avendo la qualifica di sostituto d’imposta.
Da rispettare, invece, i seguenti adempimenti.
  1. Numerare e conservare le fatture di vendita/acquisto e le bollette doganali;
  2. certificare i corrispettivi tramite rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale, ove previsto, salvo gli esonerati qualora svolgano la cessione di tabacchi, giornali, carburanti;
  3. integrazione delle fatture di acquisto intracomunitario o in regime di reverse charge;
  4. obbligo di comunicare, in sede di modello Redditi, i dati riferiti agli acquisti e le somme corrisposte all'eventuale personale dipendente. 


PRATICHE EQUITALIA

A decorrere dal 1° luglio 2017 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia (ad eccezione di Equitalia Giustizia). Si occupa, su incarico degli Enti creditori, di notificare le cartelle di pagamento iscritte a ruolo, e recuperare le somme che risultano dovute dai cittadini.
In questo contesto lo Studio Cortorillo fornisce consulenza e assistenza per ogni esigenza relativa ai rapporti con l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Riscossione:
  • controllo delle procedure in corso su tutto il territorio nazionale (esclusa regione Sicilia);
  • estratto conto della posizione debitoria;
  • assistenza per pagamenti con bollettini o procedura online;
  • assistenza per pagamenti tramite compensazione con crediti erariali o commerciali P.A.;
  • redazione e inoltro istanza di sospensione della riscossione (presso Enti competenti);
  • redazione e inoltro istanza di annullamento (sgravio) della cartella di pagamento;
  • redazione e inoltro istanza di rateizzazione dei debiti pendenti;
  • redazione e inoltro istanza di sospensione/annullamento del fermo amministrativo;
  • redazione e inoltro istanza di rimborso da eccedenza.
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