Successione ereditaria - Studio Cortorillo (Immobiliare-Condomini-CAF)

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Successione ereditaria

I Nostri Servizi
Lo Studio Cortorillo offre un servizio completo, a prezzi competitivi, per svolgere tutte le incombenze fiscali e amministrative relative alla dichiarazione di successione ereditaria, sia in ambito nazionale che internazionale.

Obblighi fiscali

Gli obblighi fiscali inerenti la successione ereditaria vengono assolti tramite la presentazione della "dichiarazione di successione". Questo è un'adempimento utile soltanto ai fini fiscali, che viene assolto personalmente dagli eredi oppure tramite un professionista abilitato (clicca qui e prenota subito un appuntamento per fare la dichiarazione di successione).
La dichiarazione di successione non attribuisce tout court lo status di erede, perchè ha la sola funzione di portare a conoscenza dell’Agenzia delle Entrate i dati necessari per la riscossione dei tributi.
In ogni caso per poter entrare in possesso delle somme appartenute al defunto, depositi, titoli e altre forme di investimento, è necessaria la presentazione della dichiarazione di successione e la domanda di voltura catastale per gli immobili. Per poter effettuare la vendita degli immobili ereditati, oltre la dichiarazione di successione e la voltura catastale occorre anche la dichiarazione di accettazione, in quanto l’atto va trascritto nei registri immobiliari. L’accettazione però può essere effettuata anche al momento del rogito con una dichiarazione ad hoc che viene rilasciata al notaio da tutti gli eredi-venditori.
Sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione all'Agenzia delle Entrate:
  • i chiamati all’eredità. Con l’apertura della successione sono individuati tutti i soggetti (persona fisica o giuridica), che non hanno ancora accettato l’eredità, ai quali potenzialmente può essere trasmesso il patrimonio complessivo del defunto (beni, diritti e obblighi), oppure una sua quota.
  • Gli eredi. La qualità di erede, in senso civilistico, si acquista con l’accettazione, espressa o tacita, dell’eredità, il cui effetto risale al momento dell’apertura della successione.
  • I legatari. Il legatario è destinatario di uno o più beni oppure uno o più diritti, determinati dal defunto con il testamento.
  • I rappresentanti legali degli eredi o dei legatari.
  • Gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell’assente. Se una persona è scomparsa e non se ne hanno più notizie da almeno due anni, può essere richiesto, al tribunale del suo ultimo domicilio o della sua ultima residenza, che ne sia dichiarata l’assenza. Dopo questa sentenza, chi sarebbe stato erede o legatario del soggetto dichiarato assente può domandare al tribunale di entrare in possesso temporaneo dei beni dello scomparso;
  • Gli amministratori dell’eredità. L’amministratore dell’eredità è previsto dal codice civile in casi particolari, come ad esempio, quando il testamento designa un erede sotto condizione sospensiva (ad esempio se per diventare “erede” occorre che accada un evento futuro ed incerto previsto nel testamento);
  • I curatori dell’eredità giacente. Il curatore dell’eredità giacente è nominato dal Tribunale quando il “chiamato” non ha accettato l’eredità e non è nel possesso dei beni ereditari; il curatore ha il compito di amministrare il patrimonio ereditario fino a quando l’eredità viene accettata.
  • Gli esecutori testamentari. L’esecutore testamentario è il soggetto a cui il defunto può dare il compito di curare le sue ultime volontà, espresse nel testamento.
  • I trustee. Il trust è un istituto giuridico nel quale vengono trasferiti i beni del disponente (o settlor), nel caso di specie il de cuius, affinché vengano amministrati e gestiti in favore di altri soggetti (beneficiari), a cui l’amministratore (trustee) dovrà trasferirli dopo un dato periodo di tempo o una volta raggiunto un determinato scopo.
Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente presentarne soltanto una.
La dichiarazione di successione deve essere presentata entro dodici mesi dalla data del decesso, però quando tra gli eredi sono presenti minori di anni 18, è obbligatoria l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario e, pertanto, si può presentare la dichiarazione fino al compimento del diciannovesimo anno di età del minore. Inoltre ci sono alcuni casi per cui i dodici mesi non decorrono dalla data del decesso ma da un momento diverso. In alcuni casi particolari non è necessario presentare la dichiarazione di successione (clicca qui e prenota subito un appuntamento per una consulenza personalizzata).
Il calcolo e la liquidazione dei tributi sono fatti direttamente dall’Agenzia delle Entrate ed eventuali errori si possono correggere entro due anni dalla data di pagamento delle imposte di successione. Il calcolo delle imposte avverrà contestualmente dopo la presentazione della denuncia di successione. Una volta presentata la dichiarazione, questa determinerà l’imposta dovuta notificando poi agli interessati un avviso di liquidazione contenente le somme da pagare e le modalità di pagamento.
Quando nell’attivo ereditario sono presenti immobili, prima di presentare la dichiarazione di successione occorre autoliquidare l'imposta ipotecaria, catastale, di bollo, i tributi speciali (es. i diritti di segreteria, i tributi per copie di certificati, etc..) e i tributi speciali catastali (es. i tributi per certificati, copie ed estratti degli atti, degli elaborati catastali, etc...).
Dal 01.01.2019 è obbligatorio presentare la dichiarazione di successione esclusivamente con procedura telematica, ad eccezione di quelle aperte prima del 3 ottobre 2006 e le dichiarazioni sostitutive di successione già presentate con il vecchio modello 4. Con la nuova procedura telematica le imposte da versare in autoliquidazione per gli immobili (ipotecarie, catastali, tributi speciali) sono pagate obbligatoriamente tramite addebito diretto sul conto corrente intestato al dichiarante o intermediario, dei soli istituti bancari convenzionati con l'Agenzia delle Entrate.  


Successione nazionale

La successione ereditaria è un istituto giuridico dell'ordinamento italiano che si verifica quando un patrimonio o comunque un insieme di beni e/o diritti sia rimasto privo di titolare per effetto della sua morte.
La morte di una persona di per sé comporta la "successione ereditaria", ma per parlare di "devoluzione ereditaria" ovvero trasmissione del patrimonio intestato al de cuius, è necessaria anche l'accettazione da parte dei chiamati all'eredità (solo il legatario non deve accettare il bene ricevuto in eredità).
La devoluzione può essere di due tipi: testamentaria o legale. La devoluzione legale comprende sia la successione legittima, sia la successione necessaria.
Si ha successione legittima nel caso in cui:
  • il defunto (de cuius) non abbia fatto testamento;
  • pur avendo fatto testamento non abbia disposto della quota di legittima.
Si ha invece successione necessaria quando:
  • il de cuius pur avendo fatto testamento ha escluso uno o più legittimari;
  • in vita erano state effettuate donazioni tali da pregiudicare i diritti dei futuri eredi.
Il testatore non può liberamente disporre di tutti i suoi beni, ma solo di una quota disponibile; la quota di riserva (o legittimaria) spetterà ai relativi soggetti titolari (es. i figli e coniuge). È necessario che le persone chiamate all'eredità abbiano la capacità di succedere e che non siano indegne (art. 456 c.c.).
Il passaggio dei beni agli eredi avviene a tutti gli effetti al momento di apertura della successione, dal quale decorrono i termini per l'espletamento delle varie formalità previste dalla vigente normativa, compresi gli obblighi fiscali. A prescindere da qualunque atto formale, dalla data della morte del de cuius risultante dagli atti dei registri dello stato civile, gli eredi subentrano in tutti i diritti, le proprietà, i crediti e i debiti del defunto, con tutti gli obblighi che ne conseguono. Nel caso in cui non vi sia stata la trascrizione può essere utilizzato qualunque mezzo per darne prova.
I diritti trasmessi dal de cuius riguardano quelli di proprietà, compresi alcuni diritti reali, e gli eredi subentrano sia nel patrimonio attivo che passivo del defunto, ad eccezione delle obbligazioni di carattere strettamente personale.
Per parlare di divisione dell'eredità è necessario comprendere in cosa consiste l'asse ereditario, chi sono gli eredi, e soprattutto essere in grado di calcolare l'ammontare del patrimonio da dividere tra gli eredi che ne hanno diritto. Da ciò si deduce che è necessario farsi assistere da un professionista per valutare l'asse ereditario (c.d. massa ereditaria), cioé l'ammontare delle attività e delle passività patrimoniali che formano l'oggetto della successione, ed individuare correttamente le spettanze per ciascun erede.
All'atto di dividere il patrominio ereditario la legge prevede che alcuni soggetti abbiano una particolare tutela, cioè che agli stessi sia riservata, comunque, una quota dell'eredità anche contro un'eventuale volontà del defunto espressa per testamento. La c.d. "quota legittima" spetta al coniuge, anche separato purché senza colpa, fino a quando non intervenga sentenza di divorzio, a prescindere dal regime di comunione o di separazione dei beni, ai figli, che sono considerati allo stesso modo sia che siano legittimi, legittimati, adottivi o naturali, ai genitori (se mancano coniuge e figli).
In assenza di disposizioni testamentarie la legge stabilisce chi subentra al patrimonio lasciato dal de cuius, e le quote spettanti a ciascun soggetto variano secondo i singoli casi concreti di concorso tra successori. Norme particolari sono previste, poi, per ipotesi specifiche.
Nel nostro ordinamento la disciplina della successione legittima si fonda sul presupposto che tra le parti vi sia un vincolo di consanguineità, ed opera il c.d. “principio del grado”: il parente di grado più prossimo esclude tutti gli altri parenti.
La legge distingue fra linee e gradi di parentela: le linee identificano la discendenza dei soggetti nella famiglia, mentre i gradi esprimono l’intensità del vincolo. La parentela termina con il 6° grado.
Nella successione legittima la quota a favore del parente dipende, quindi, dalla presenza o meno di altri parenti di pari grado: se non ci sono altri parenti di pari grado, al parente in questione spetta l’intera eredità del defunto, mentre se ci sono più parenti di pari grado, l’eredità viene suddivisa fra di essi in parti uguali. Pertanto sono esclusi dall'eredità legittima i vincoli di mera affinità di qualunque grado (es. cognati, genero, nuora, suoceri, ecc.). Inoltre, bisogna considerare anche il diritto di rappresentazione (art. 467-469 cod. civ.), secondo il quale i figli subentrano al genitore che non può (per morte ovvero per esclusione a causa di indegnità) o non vuole (per rinunzia) succedere.
I gradi di parentela sono i seguenti.
  • 1° grado: genitore - figlio;
  • 2° grado: nonno - nipote (figlio di figlio) - fratello - sorella;
  • 3° grado: zio - nipote (figlio di fratello - sorella);
  • 4° grado: cugino di 1° grado (figlio di zio);
  • 5° grado: cugino di 2° grado (figlio di cugino di 1° grado);
  • 6° grado: figlio di cugino di 2°grado.
Quindi, i parenti che possono ereditare in caso di successione legittima (in mancanza di testamento) sono: coniuge; figli, fratelli e sorelle (in assenza di figli), ascendenti (in assenza di figli), altri parenti entro il 6° grado (se unici eredi).
Di seguito una panoramica sulle varie fattispecie di eredi e quote di spettanza che solitamente si presentano durante una successione.
  • Solo coniuge (senza figli, discendenti, genitori o altri ascendenti, fratelli, sorelle del de cuius): l'eredità si devolve interamente al coniuge superstite.
  • Coniuge e un figlio (legittimo, naturale, legittimato o adottivo): l'eredità si devolve tra coniuge e figlio in parti uguali. Al coniuge viene riconosciuto anche il diritto di abitazione nella casa familiare.
  • Coniuge e due figli: l'eredità spetta per 1/3 al coniuge, 1/3 al primo figlio e 1/3 al secondo figlio. Al coniuge viene riconosciuto anche il diritto di abitazione nella casa familiare.
  • Coniuge e tre o più figli: l'eredità spetta per 1/3 al coniuge e 2/3 si dividono in parti uguali tra i figli.
  • Figlio (in mancanza di coniuge del de cuius): l'eredità si devolve interamente al figlio.
  • Due figli (in mancanza di coniuge del de cuius): l'eredità si divide in parti uguali tra i figli.
  • Tre o più figli (in mancanza di coniuge del de cuius): l'eredità si divide in parti uguali tra tutti i figli.
  • Coniuge, fratelli o sorelle (in assenza di figli e di ascendenti del de cuius ): 2/3 dell'eredità spettano al coniuge, mentre 1/3 si divide tra le sorelle e fratelli germani. Se vi sono anche fratelli e sorelle unilaterali, a questi si devolve la metà della quota di quella spettante ai fratelli germani (i fratelli germani sono coloro che discendono da stesso padre e stessa madre, mentre quelli unilaterali sono coloro che hanno in comune un solo genitore). Al coniuge viene riconosciuto anche il diritto di abitazione nella casa familiare.
  • Coniuge e un nipote (figlio di fratello o sorella premorti): 2/3 spettano al coniuge e 1/3 al nipote (nel caso in cui i nipoti siano più di uno 1/3 si divide tra tutti i nipoti). Al coniuge viene riconosciuto anche il diritto di abitazione nella casa familiare.
  • Coniuge ed entrambi i genitori (in assenza di figli, fratelli o sorelle del de cuius): 2/3 spettano al coniuge e 1/3 si divide in parti uguali tra i genitori, ossia 1/6 a ciascuno. Al coniuge viene riconosciuto anche il diritto di abitazione nella casa familiare.
  • Coniuge e un solo genitore (in assenza di figli, fratelli o sorelle del de cuius): 2/3 spettano al coniuge e 1/3 al genitore del de cuius. Al coniuge viene riconosciuto anche il diritto di abitazione nella casa familiare.
  • Coniuge, genitori o altri ascendenti e fratelli o sorelle (in mancanza di figli del de cuius): 2/3 vanno sempre al coniuge, 1/12 ai fratelli e sorelle da dividersi in parti uguali, i rimanenti 3/12 ai genitori o altri ascendenti. Al coniuge viene riconosciuto anche il diritto di abitazione nella casa familiare.
  • Coniuge putativo: a) quando il matrimonio è stato dichiarato nullo dopo la morte di uno dei coniugi e quello superstite viene riconosciuto in buona fede, la legge prevede la stessa quota attribuita al coniuge non putativo secondo quanto sopra esposto; b) quando la persona della cui eredità si tratta è legata da valido matrimonio al momento della morte, il coniuge putativo è escluso dalla successione.
  • Coniuge separato: a) al coniuge separato a cui non è stata addebitata la separazione, con sentenza passata in giudicato, spetta la stessa quota che spetta al coniuge non separato; b) al coniuge separato a cui sia stata addebitata la separazione, con sentenza passata in giudicato, spetta un assegno vitalizio, se al momento dell' apertura della successione (data di morte del de cuius) godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto. In questo caso l' assegno è commisurato in base alle sostanze ereditarie e alla qualità e numero degli eredi legittimi, che non può superiore a quello che percepiva prima della morte del coniuge. Stessa disposizione si applica nel caso in cui la separazione sia stata addebitata ad entrambi i coniugi.
  • Coniuge divorziato: non ha diritto all' eredità. Se il coniuge divorziato superstite è titolare di assegno periodico, il tribunale gli assegna una quota della pensione di reversibilità, proporzionata al periodo di durata del matrimonio.
  • Figlio e nipote (figlio di erede premorto): l'eredità si divide in parti uguali tra il figlio del de cuius ed il nipote che rappresenta il padre premorto.
  • Figli non riconosciuti dal de cuius (quando essi hanno diritto al mantenimento, all'istruzione e all'educazione ai sensi dell' art. 279 cod.civ.): gli spetta l'assegno vitalizio pari all' ammontare della rendita calcolata sulla quota di eredità alla quale avrebbero diritto se fossero stati riconosciuti.
  • Padre e madre (senza coniuge, figli, fratelli e sorelle o loro discendenti del de cuius): l'eredità si divide in parti uguali tra il padre e la madre.
  • Solo genitore (senza coniuge, figli, fratelli e sorelle o loro discendenti del de cuius): l'eredità spetta interamente al genitore.
  • Nonni e bisnonni (senza coniuge, figli, fratelli e sorelle o loro discendenti del de cuius): l'eredità spetta interamente ai nonni superstiti.
  • Fratelli e sorelle (senza coniuge, figli, genitori, ascendenti del de cuius): l'eredità si divide in parti uguali tra tutti i fratelli e sorelle. I fratelli e le sorelle unilaterali, ovvero quelli che hanno solo la madre o il padre in comune, conseguono però la metà della quota che conseguono i germani, ovvero quelli che hanno in comune entrambi i genitori.
  • Fratelli, sorelle e genitori (senza coniuge e figli del de cuius): l'eredità si devolve metà ai genitori da dividersi in due parti uguali e l'altra metà andrà ai fratelli e sorelle da dividersi in parti uguali. I fratelli e le sorelle unilaterali, ovvero quelli che hanno solo la madre o il padre in comune, conseguono però la metà della quota che conseguono i germani, ovvero quelli che hanno in comune entrambi i genitori.
  • Parenti oltre il sesto grado: l'eredità si devolve interamente allo Stato.  


Successione internazionale

La legge italiana prevede, in generale, che l’imposta sulle successioni si applica su base mondiale e, dunque, su tutti i beni e diritti “ancorché esistenti all’estero” se il de cuius, alla data del decesso, è residente fiscalmente in Italia, oppure su base territoriale e quindi soltanto considerando i beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato, se il de cuius, alla data del decesso, non è residente fiscalmente in Italia. Le vigenti norme, però, stabiliscono anche una presunzione assoluta di localizzazione in Italia per un elenco tassativo di beni e diritti, da considerarsi “in ogni caso esistenti nello Stato”.
Si parla invece di successione internazionale quando vi sono coinvolti più Paesi. Le norme italiane che regolano i conflitti internazionali sono contenuti nella Legge n. 218/1995 che convive con il Regolamento (UE) n. 650/2012. Questo Regolamento si applica a tutti i paesi dell’UE per le persone decedute dopo il 17 agosto 2015, ad eccezione del Regno Unito, Irlanda e Danimarca. Il Regolamento europeo prevede come criterio di collegamento generale ai fini della determinazione della competenza e della legge applicabile, la residenza abituale del defunto al momento della morte, e introduce anche il Certificato successorio europeo (ECS). Si tratta di un documento unico per tutti gli stati dell'Unione europea che può essere utilizzato da eredi, legatari, esecutori testamentari e amministratori di patrimoni al fine di provare il loro status per esercitare i diritti e i poteri previsti dalla legge in altri Stati membri. Il Certificato successorio europeo (ECS) è valido senza attuare nessun’altra procedura di riconoscimento.
La successione internazionale implica un’analisi approfondita delle norme applicate dagli stati coinvolti, perchè le Leggi delle varie nazioni sono spesso in conflitto tra loro. In particolare, per gli obblighi fiscali e il pagamento delle imposte, occorre dunque verificare la singola fattispecie e comprendere quale sia la procedura applicabile. L’analisi deve essere effettuata tenendo presente l’ambito territoriale per l'appicazione dell’imposta di successione, per il quale devono essere tassati tutti i beni trasferiti, compresi quelli situati all’estero qualora il de cuius sia residente fiscalmente in Italia al momento del decesso, e questo indipendentemente dalla sua cittadinanza. Al contrario, invece, l’imposta di successione è limitata ai beni esistenti in Italia nel caso in cui il dante causa risieda fiscalmente all’estero.
Per la determinazione delle imposte dovute e degli adempimenti fiscali da porre in essere è opportuno verificare se l’Italia ha stipulato una convenzione contro la doppia imposizione in materia di imposta di successione con lo Stato di residenza del defunto. Infatti, per evitare che un bene venga tassato in più Stati sono stipulate specifiche convenzioni contro le doppie imposizioni; in assenza di un’apposita convenzione è prevista la possibilità di usufruire di un credito d’imposta corrispondente alle imposte pagate, in dipendenza della stessa successione ed in relazione a beni esistenti in tale Stato. Il credito spetta fino a concorrenza della parte dell’imposta di successione dovuta.
Pertanto in caso di successioni in ambito internazionale è sconsigliato presentare la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate senza l'assistenza di un professionista, in quanto le regole cambiano secondo la singola fattispecie.


Agevolazione "prima casa"

L’agevolazione “prima casa” spetta nel caso di abitazioni non di lusso e relative pertinenze (articolo 69 della L. 34/2000). Per immobili non di lusso si intendono quelle strutture ad uso abitativo che non rientrano nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, oppure in quelle classificate di categoria A/10 (direzionali e uffici). Per le pertinenze si può chiedere l’agevolazione, sempre che riguardino un immobile agevolato e che rientrino nelle categorie C/2 (magazzini e locali deposito, cantine e soffitte non unite all’unità immobiliare abitativa), C/6 (autorimessa o box auto), C/7 (tettoie, posti auto su aree private, posti auto coperti), limitatamente ad una soltanto per ciascuna categoria. L’agevolazione riguarda solo l’imposta ipotecaria e quella catastale che sono dovute nella misura fissa, mentre l’imposta di successione (ove non ricadenti in franchigia) sono dovute in misura ordinaria. L’agevolazione spetta per l’intero immobile e pertinenze anche qualora, in caso di pluralità di beneficiari (anche minori), i requisiti sussistano in capo ad uno solo di essi (c.d. beneficiari in estensione) al momento dell’apertura della successione (data della morte).
Chi richiede l'agevolazione non deve possedere ad alcun titolo:
  • altre abitazioni nel Comune in cui si trova l’immobile "prima casa". Non spetta a chi sia titolare di un diritto reale che dia il giuridico godimento della cosa (piena proprietà, usufrutto, uso o abitazione). La preclusione scatta solo in caso di titolarità “esclusiva”, non anche in caso di comproprietà derivante da comunione ordinaria. In caso di comproprietà derivante da comunione legale (es. comunione dei beni da matrimonio) si ha però titolarità esclusiva (sempre che la contitolarità riguardi il 100% di proprietà e non una quota inferiore, altrimenti si ha comproprietà). Non è preclusiva la titolarità di un immobile oggettivamente inidoneo all’abitazione (per esempio perché accatastato come A/10), mentre esclude la fruizione dell’agevolazione la prepossidenza di un immobile abitativo (categoria A), anche se inadeguato alle esigenze della famiglia o di fatto utilizzato come ufficio (rileva infatti, sempre e comunque, la classificazione catastale). Non osta la titolarità di nuda proprietà su altra casa di abitazione;
  • altre abitazioni già acquistate con le agevolazioni "prima casa" su tutto il territorio nazionale, a meno che non abbia ceduto, a qualsiasi titolo, l’immobile agevolato. E’ preclusivo un precedente acquisto agevolato di un qualsiasi diritto (anche nuda proprietà) o di una quota di comproprietà, tranne che si tratti di diritti o quote riguardanti il medesimo immobile o di abitazione contigua a immobile già posseduto e agevolato. Non esclude il godimento dell’agevolazione l’aver fruito dell’agevolazione in un precedente acquisto per successione o donazione, che deve risultare da atto formale anche se integrativo successivo.
Può richiedere le agevolazioni prima casa anche chi non risiede nel Comune in cui è situato l’immobile, purché si impegni a trasferire la residenza entro 18 mesi.
Il trasferimento di residenza non è necessario nei seguenti casi:
  • l’immobile per il quale si chiede l’agevolazione si trova nel Comune in cui il richiedente svolge la propria attività;
  • il richiedente vive all’estero per ragioni di lavoro e l’immobile per il quale intende usufruire dell’agevolazione prima casa è situata nel territorio del Comune in cui ha sede o esercita l’impresa o il soggetto da cui dipende;
  • il richiedente vive stabilmente all’estero. In questo caso è possibile richiedere l’agevolazione per un immobile situato su tutto il territorio nazionale, purché si tratti di "prima casa".
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