Locazione e comodato immobiliare
I Nostri Servizi
Lo Studio Cortorillo offre consulenza e assistenza completa per la redazione e la registrazione dei contratti di locazione e comodato immobiliare di qualsiasi tipologia.
Tutti i contratti di locazione e affitto di beni immobili (compresi quelli relativi a fondi rustici e quelli stipulati dai soggetti passivi Iva) devono essere obbligatoriamente registrati dal proprietario (locatore) qualunque sia l’ammontare del canone pattuito. La registrazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di stipula o dalla sua decorrenza (se anteriore) e comunicata al conduttore nei modi di legge.
L’unico caso in cui non c’è l’obbligo di registrazione è relativo ai contratti che non superano i 30 giorni complessivi nell’anno.
Per le locazioni di immobili tra privati, locati ad uso abitativo, c'è la possibilità di optare per un regime fiscale facoltativo: la cedolare secca; questo istituto prevede il versamento di un'imposta sostitutiva dell’Irpef, delle addizionali (per la parte derivante dal reddito dell’immobile), nonchè delle imposte di registro e di bollo dovute sul contratto di locazione; per essere applicato, però, è necessario rispettare una specifica procedura.
Il comodato d’uso immobiliare è disciplinato dall’articolo 1803 e seguenti del codice civile, che lo definisce come il contratto con il quale il comodante mette a disposizione del comodatario un immobile o parte di esso per un periodo di tempo o per un determinato utilizzo, con l’obbligo di restituire la cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito, poiché se ci fosse di mezzo il denaro staremmo parlando di locazione, ovvero di affitto. Nonostante ciò è possibile adottare un particolare tipo di comodato d'uso immobiliare c.d. "oneroso" o "modale", riconosciuto legittimo, entro alcuni limiti, dalla giurisprudenza di Cassazione. Il comodato d'uso "oneroso" è pertanto applicabile soltanto in casi particolari, e deve essere valutato in modo oculato da professionisti per redigere clausole specifiche ed escludere ogni caratteristica del rapporto di locazione e dubbi interpretativi sulla reale natura e finalità, in modo da scongiurare eventuali contestazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate.
I comodati di beni immobili sono soggetti a registrazione se redatti in forma scritta (in tal caso la registrazione deve essere effettuata entro 20 giorni dalla data dell'atto); anche quelli stipulati in forma verbale sono soggetti a registrazione, se il comodato è enunciato in un altro atto già registrato. Il contratto di comodato di beni immobili redatto in forma scritta è annoverato tra gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, con applicazione dell’imposta in misura fissa indipendentemente dal fatto del metodo di redazione. Infatti, sia che sia redatto come scrittura privata non autenticata che nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata per i beni mobili deve essere registrato, solamente in caso d’uso, con applicazione dell’imposta di registro nella misura fissa.
La legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 10, della legge 208/2015) prevede che la base imponibile ai fini IMU/TASI possa essere ridotta del 50% per le unità immobiliari (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta, entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale. Per usufruire di tale agevolazione è necessario registrare il contratto di comodato.