Dichiarazione redditi 2020 con modello 730

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Dichiarazione redditi 2020 con modello 730

Studio Cortorillo (Immobiliare-Condomini-CAF)
Pubblicato da Studio Cortorillo in FISCO · 5 Aprile 2020
730_2020
I lavoratori dipendenti e i pensionati (in possesso di determinati redditi) possono presentare la dichiarazione con il modello 730/2020. Utilizzare il modello 730 è vantaggioso, in quanto il contribuente non deve eseguire calcoli e pertanto la compilazione è più semplice; ottiene il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre); se deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga.
Quest’anno l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei lavoratori dipendenti e dei pensionati il modello 730/2020 precompilato a partire dal 5 maggio 2020, sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, oppure su richiesta tramite gli intermediari autorizzati. Infatti il contribuente può accedere alla propria dichiarazione precompilata anche tramite il proprio sostituto che presta assistenza fiscale, tramite Caf o professionista abilitato, previa consegna di un’apposita delega per l’accesso al 730/2020 precompilato.
Il contribuente deve controllare se è obbligato a redigere la dichiarazione dei redditi per l’imposta 2019 (modello 730/2020 o modello REDDITI 2020) oppure se è esonerato, tenendo conto che deve essere presentata entro il 30 settembre 2020 (data posticipata per l’emergenza sanitaria nazionale COVID-19).
Pertanto chi deve pagare avrà più tempo, mentre coloro che devono ottenere un rimborso avranno l’accredito nella prima busta paga utile e, comunque, nel mese successivo alla liquidazione del modello 730/2020 da parte dell’Agenzia delle Entrate, a prescindere dal fatto che la scadenza finale per la presentazione sia slittata al 30 settembre. In questo contesto, però, bisogna considerare che se il modello 730/2020 viene presentato tramite CAF o professionisti abilitati, sono necessari fino a 15 giorni per la richiesta del precompilato, il controllo documentale e l’elaborazione della dichiarazione, e l’invio massivo all’Agenzia delle Entrate è previsto nelle seguenti date: 15 giugno 2020, 29 giugno 2020, 23 luglio 2020, 15 settembre 2020, 30 settembre 2020.
Le principali novità contenute nel modello 730/2020 sono le seguenti.
Estensione dell’utilizzo del 730 all’erede: per la dichiarazione dei redditi relative all’anno d’imposta 2019 delle persone decedute nel 2019 o entro il 23 luglio 2020, gli eredi potranno utilizzare il modello 730 per la dichiarazione per conto del contribuente deceduto avente i requisiti per utilizzare tale modello semplificato. Il modello 730 in tal caso non potrà essere consegnato al sostituto d’imposta né del contribuente né dell’erede.
Nuovo limite reddituale per i figli a carico: dall’anno d’imposta 2019, per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, il limite di reddito complessivo per essere considerati a carico è elevato a 4.000 euro.
Impatriati: per i contribuenti che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019, i redditi da lavoro dipendente e assimilati concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 30%. Tale misura è ridotta al 10% se la residenza è trasferita in: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. I redditi da lavoro dipendente e assimilati percepiti dagli sportivi professionisti concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50% purché sia effettuato il versamento di un contributo dello 0,5% della base imponibile secondo le modalità individuate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Detrazione per comparto sicurezza e difesa: al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, in ciascun anno precedente, a 28.000 euro, è riconosciuta sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa, una riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali.
Detrazione per riscatto dei periodi non coperti da contribuzione: l’onere sostenuto per il riscatto degli anni non coperti da contribuzione, può essere detratto dall’imposta lorda nella misura del 50% con una ripartizione in 5 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi.
Detrazione per infrastrutture di ricarica: per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 per l’acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica è previsto che l’onere sostenuto possa essere detratto dall’imposta lorda nella misura del 50% dell’ammontare delle spese sostenute, di ammontare comunque non superiore a 3.000 euro, con una ripartizione in 10 rate annuali di pari importo.
Sport bonus: contribuenti identificati con il numero seriale indicato nella tabella A allegata al decreto del 23 dicembre 2019, possono fruire di un credito d’imposta. Il credito d’imposta è pari al 65% delle somme erogate in favore degli enti gestori o proprietari di impianti sportivi pubblici ed è riconosciuto nel limite del 20% del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
Credito d’imposta per bonifica ambientale: per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell’amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, spetta un credito d’imposta, nella misura del 65% delle erogazioni effettuate. Il credito d’imposta è riconosciuto nei limiti del 20% del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
Detrazione per spese di istruzione: per l’anno 2019 l’importo massimo annuo delle spese per cui si può fruire della detrazione è pari a 800 euro.
Scheda per la scelta della destinazione 8 per mille IRPEF: il contribuente può destinare l’otto per mille dell’Irpef allo Stato indicando una specifica finalità tra cinque distinte opzioni.


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