La fattura elettronica e il condominio

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La fattura elettronica e il condominio

Studio Cortorillo (Immobiliare-Condomini-CAF)
Pubblicato da Studio Cortorillo in CONDOMINIO · 20 Dicembre 2018
Tags: fatturaellettronicacondominio
Fatturazione_elettronica
Con il DL n. 119 del 23.10.2018 (c.d. "Collegato Manovra"), è stata confermata l'applicazione delle disposizioni in materia di fatturazione elettronica tra privati che sarà in vigore a decorrere dal prossimo 01.01.2019, con eccezione per i contribuenti c.d. minimi, forfetari e agricoltori esonerati.
Il condominio viene considerato un privato consumatore e i fornitori dovranno applicare le specifiche norme per questi soggetti inviando le fatture in formato XML al Sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate (SdI) e spedire la fattura al cliente anche nel vecchio formato.
Pertanto, nel caso di un consumatore finale, come il condominio, il fornitore dovrà sempre rilasciare anche una copia cartacea della fattura o inviare per mail un file PDF della stessa. Però tale documento costituisce un semplice duplicato della fattura inviata all’Agenzia delle Entrate e nella copia deve essere menzionata questa sua qualità, perché la fattura originale è solo quella che l’Agenzia delle Entrate recapita al cliente finale tramite il sistema di interscambio (SdI). Nel caso di discrepanza tra SdI e quanto ricevuto dal consumatore finale in modo tradizionale, fa fede quanto contenuto nel nuovo formato (XML) e verificato tramite SdI.
Infatti la fattura elettronica, per considerarsi emessa validamente sotto il profilo fiscale, deve essere non solo inviata all’Agenzia delle Entrate dal fornitore, ma deve anche essere recapitata dall’Agenzia delle Entrate al cliente finale. In caso contrario la fattura si considera non emessa.
Le modalità di ricezione della fattura elettronica oggi disponibili sono le seguenti.
PEC (Posta Elettronica Certificata) - La ricezione della fattura elettronica tramite PEC può essere attivata utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata, gestito da un soggetto iscritto nell’apposito elenco pubblico gestito dall’AgID, disciplinato dagli articoli 14 e 15 del d.p.r. 68/2005 ovvero del “Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3". Solo per il primo invio il condominio che intende ricevere le fatture elettroniche con PEC  deve scrivere una mail all’indirizzo PEC generico del Sistema di interscambio (SdI). Dopo il primo invio, invece, il condominio riceve un ulteriore indirizzo PEC dall’Agenzia delle Entrate, diverso da quello generico, che da quel momento in poi rappresenta il riferimento specifico che  dovrà utilizzare. La conservazione a norma di legge della fattura elettronica ricevuta  con PEC deve avvenire previa sottoscrizione di accordo con l’Agenzia delle Entrate.
HUB o sotware commerciale - L’altra modalità di ricezione della fattura elettronica in formato XML, è quella via hub o software commerciale. Il soggetto ricevente si fa recapitare la fattura elettronica tramite il Sistema d'interscambio (SdI) nel proprio hub collegato al gestionale aziendale o di studio, previa comunicazione del codice destinatario al fornitore. La conservazione a norma di legge della fattura elettronica viene garantita dallo stesso provider del servizio.
Portale dell'Agenzia delle Entrate - La ricezione della fattura elettronica può avvenire anche tramite l’accesso diretto al portale dell’Agenzia delle Entrate. Per poter usare i servizi del portale occorre registrarsi al sito tramite l’ “Area riservata”, fornendo i dati e ottenendo il codice di identificazione personale oppure tramite la "Carta nazionale dei servizi". In alternativa è possibile accedere attraverso l’identità unica digitale "Spid". Il sistema Spid dà al cittadino la possibilità di avere delle credenziali uniche per accedere ai servizi pubblici online, compresi quelli dell’Agenzia delle Entrate.
Essendo un soggetto passivo assimilato ad un consumatore finale, il condominio non è obbligato a ricevere l'originale della fattura elettronica dal sistema d'interscambio dell'Agenzia delle Entrate. Tuttavia si ritiene che per esigenze gestionali (amministrative e contabili), il condominio, di fatto, dovrà comunque ricevere e gestire le fatture nel nuovo formato digitale, attivandosi tramite il proprio rappresentante legale, ovvero l'Amministratore. Infatti il fornitore non ha alcun obbligo di inserire la dichiarazione di conformità all’originale sul documento cartaceo e, in caso di controversie, oppure altre necessità che devono legittimare il valore legale e fiscale della fattura, sarà necessario procurarsi l’originale dal sistema d'interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate.
In conclusione, dal 1 gennaio 2019 aumentano le incombenze per gli amministratori di condominio: oltre l’acquisizione della fattura in formato cartaceo come avveniva in passato, ai fini di una corretta gestione amministrativa e contabile il condominio dovrà attivarsi per ricevere anche il formato digitale della fattura (XML) dal sistema d'interscambio dell'Agenzia delle Entrate (SdI), tramite uno dei metodi sopra indicati, poiché è l’unico documento valido ai fini giuridici e fiscali.


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