Il mancato pagamento dei tributi e il ravvedimento operoso

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Il mancato pagamento dei tributi e il ravvedimento operoso

Studio Cortorillo (Immobiliare-Condomini-CAF)
Pubblicato da Studio Cortorillo in FISCO · Venerdì 23 Set 2016
Tags: fiscotributitasseravvedimento
ravvedimento_operosoL’istituto del ravvedimento operoso consente ai contribuenti di sanare il tardivo pagamento mediante il versamento di una sanzione ridotta: è uno strumento utilissimo che permette di rimediare ad eventuali dimenticanze o errori di calcolo commessi dal contribuente in sede di pagamento dei tributi dovuti, o per mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, IVA e altre comunicazioni obbligatorie. Il ravvedimento operoso si perfeziona pagando il tributo omesso, la sanzione ridotta (che varia in percentuale sulla base ai giorni di ritardo) e gli interessi, calcolati in base al numero dei giorni di ritardo rispetto alla data di scadenza originaria.
A decorrere dal 1° gennaio 2016, le nuove sanzioni sono così calcolate.
  • Sanzione ravvedimento sprint: 0,1% giornaliero se il pagamento avviene entro 14 giorni dalla scadenza;
  • Sanzione ravvedimento breve: 1,5% se il pagamento avviene tra il 15′ ed il 30′ giorno;
  • Sanzione ravvedimento intermedio: 1,67% (1/9 del minimo, pari al 15%) se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni.
  • Sanzione ridotta al 4,2% (1/7 del minimo) se la regolarizzazione avviene entro 2 anni o entro la seconda dichiarazione successiva.
  • Sanzione ravvedimento lunghissimo 5% (1/6 del minimo) se il versamento è eseguito oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall’omissione o dall’errore. La possibilità di ravvedimento lunghissimo è applicabile esclusivamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, per cui non può essere utilizzato per i tributi comunali (IMU, TASI, TARI, COSAP, TOSAP…).
Un ulteriore vantaggio per i contribuenti è rappresentato dal fatto che il tasso d’interesse legale (utilizzato per il calcolo del ravvedimento operoso) è sceso allo 0,2% dal 1 gennaio 2016.
Il ravvedimento è consentito a tutti i contribuenti e, per i soli tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, anche se:
  • la violazione sia già stata constatata e notificata a chi l'ha commessa;
  • siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche;
  • siano iniziate altre attività di accertamento (notifica di inviti a comparire, richiesta di esibizione di documenti, invio di questionari) formalmente comunicate all'autore.
Il ravvedimento è, invece, inibito dalla notifica di atti di liquidazione e di accertamento. In base a quanto affermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 6/E del 19/2/2015, la comunicazione di irregolarità preclude il ravvedimento solo per le imposte in essa contestate; ad esempio, se la comunicazione di irregolarità riguarda l’omesso versamento di ritenute, il ravvedimento e’ consentito per regolarizzare gli omessi versamenti iva.
Per i versamenti occorre utilizzare:
  • il modello F24, per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l'IVA, l'IRAP e le ritenute;
  • il modello F24 con elementi identificativi (c.d. ELIDE), per il ravvedimento dell'imposta di registro sulle locazioni e gli affitti di beni immobili;
  • il modello F23, per gli altri tributi indiretti.
Gli interessi devono essere indicati utilizzando gli appositi codici tributo. Quelli sulle ritenute vanno invece versati dai sostituti d'imposta sommandoli al tributo. Non è consentito pagare a rate le somme dovute per effetto del ravvedimento. E', invece, possibile effettuare la compensazione con eventuali crediti d'imposta vantati per i tributi per i quali è ammessa (per esempio, Irpef, Iva, Ires, ecc.).
Come abbiamo visto con il ravvedimento operoso pago da un minimo del 0,2% in più a un massimo del 5%, ma devo pagare entro i termini per l'accertamento fiscale dal 01/01/2015 ed entro i termini della dichiarazione successiva per il periodo ante 2015, in ogni caso prima che arriva l'avviso bonario (entro 1 anno).
Nel caso in cui non si utilizzi il ravvedimento operoso ci sono altri sistemi per rimediare al mancato pagamento.
  1. Aspetto l'avviso bonario con la sanzione del 10%, ma in più posso procedere a rateizzare il debito in rate trimestrali.
  2. Aspetto la cartella di pagamento e in questo caso pago il 30% in più, oltre interessi e aggio, in unica soluzione o a rate con circa il 40-50% in più.
  3. Aspetto la cartella di pagamento e faccio ricorso: attenzione però ..... non fare ricorso significa pagare senza poter più reclamare, quindi le cartelle non impugnate sono definitive e non ci sarà più nulla da fare.


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