Il divieto di fumo in condominio

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Il divieto di fumo in condominio

Studio Cortorillo (Immobiliare-Condomini-CAF)
Pubblicato da Studio Cortorillo in CONDOMINIO · Venerdì 29 Gen 2016
Tags: FumoDivietoCondominio
Le disposizioni dell’art. 51 Legge n. 3/2003 prevedono il divieto di fumare che, in pratica, interessa indistintamente tutti i locali chiusi, con particolare riguardo ai luoghi di lavoro ed esclusione soltanto dei locali privati.
In questo contesto va evidenziato come il diritto alla salute è tutelato dall’articolo 32 della Costituzione, quale fondamentale diritto indisponibile dell'individuo ed interesse generale della collettività. Il divieto di fumare interessa, quindi, indistintamente tutti i locali chiusi aperti al pubblico, con particolare interesse dei luoghi di lavoro,  ma anche qualsiasi locale riservato all'utenza pubblica e ricreativa (es. discoteche, pub, teatro, ospedali, ristoranti, etc...), ad eccezione dei locali privati non aperti al pubblico oppure degli spazi “riservati ai fumatori” appositamente contrassegnati.
In condominio gli spazi comuni (es. androni, scale, ascensori, sale riunione eccetera) non possono essere di fatto equiparati ad una abitazione privata, in quanto rappresentano luoghi frequentati dai condòmini e da altri soggetti che svolgono la propria attività lavorativa (si pensi ad esempio agli addetti alle pulizie, alla manutenzione di ascensori o caldaie, agli addetti alla consegna della posta, etc.) ai quali deve essere estesa la tutela prevista dalla legge.
Tali locali, pertanto, non possono essere considerati privati e quindi non possono rientrare tra quelli nei quali il divieto di fumo non è applicato.
Da ciò deriva l'obbligo dell'apposizione dei cartelli secondo quanto indicato all'articolo 2.2 dell'Accordo Stato-Regioni del 16 Dicembre 2004 e per quanto attiene la responsabilità della vigilanza sull'osservanza del divieto, si ritiene che sia compito degli amministratori di condominio la predisposizione e l'apposizione dei cartelli.
Pertanto, l'amministratore di condominio, responsabile dell'osservanza del regolamento condominiale, della disciplina sull'utilizzo delle cose comuni e dell'erogazione dei servizi nell'interesse comune, avrà l'ulteriore compito di far rispettare il divieto di fumare richiamando all'osservanza della normativa vigente i trasgressori all'interno degli stabili condominiali, al fine di assicurare il miglior godimento a tutti i condomini, preservandoli dal fumo passivo.  


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