Andare in pensione nel 2016 con l'opzione donna
La riforma Fornero del 2011 aveva confermato fino al 31 dicembre del 2015 la possibilità per le donne di andare in pensione in anticipo, a condizione che venisse accettata una decurtazione sull'assegno. Un'alternativa importante che permetteva l'uscita anticipata di diversi anni rispetto alle regole ordinarie che richiedono almeno 41 anni e 10 mesi di contributi o il raggiungimento dell'età di 66 anni e 7 mesi per le donne del settore pubblico, di 65 e 7 mesi per le donne del settore privato e di 66 anni e 1 mese per le donne autonome assieme a 20 anni di contributi. Con la c.d. opzione donna si può uscire con un anticipo di diversi anni rispetto ai requisiti sopra indicati a patto però di accettare una decurtazione sull'assegno. Con questa opzione sperimentale le donne lavoratrici del settore pubblico e privato hanno la possibilità di andare in pensione con 57 anni e 3 mesi di età (58 anni e 3 mesi per le donne autonome) e 35 anni di contribuzione entro il 31 dicembre 2015, a condizione di accettare una pensione calcolata con il metodo contributivo.
Con l'approvazione della legge di stabilita' 2016 è venuta sostanzialmente meno la restrizione prevista dall'Inps con le Circolari 35 e 37 del 14 marzo 2012, che avevano interpretato la data del 31 dicembre 2015 come termine entro il quale si dovesse maturare la decorrenza della prestazione. Si ricorda che per questa tipologia di prestazione resta in vigore la cd. "finestra mobile", secondo la quale l'assegno viene erogato dopo 12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome dopo la maturazione dei suddetti requisiti (Circolare Inps n.53/2011)
L'opzione donna è riservata alle lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria o a fondi esclusivi che hanno una contribuzione certificabile al 31 dicembre del 1995. Non possono goderne, invece, le lavoratrici iscritte alla gestione Inps separata.
Chi opta per l'opzione donna, per effetto del sistema di calcolo contributivo, subirà mediamente una decurtazione sul proprio assegno che va tra il 25 e il 30% rispetto a quanto avrebbe percepito con il sistema misto. Influisce molto anche l'età, le caratteristiche di carriera, la retribuzione e l'anzianità maturata. La riduzione dipende anche dalle caratteristiche personali: se la lavoratrice ha una carriera anticipata la riduzione dell'assegno pensionistico sarà certamente minore.
Per la valutazione della contribuzione utile per il perfezionamento dei 35 anni sono utili, nel limite di 52 settimane annue, i contributi obbligatori, da riscatto e/o da ricongiunzione, volontari, figurativi, con esclusione dei contributi accreditati per malattia e disoccupazione. Sono escluse dalla possibilità di fruire del regime in parola le lavoratrici che abbiano perfezionato il diritto al trattamento pensionistico (vecchiaia o anzianità) in base ai requisiti previsti per la generalità dei lavoratori vigenti al 31/12/2011 o i nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia o pensione anticipata introdotti dalla Riforma Fornero del 2011. Non possono beneficiare della sperimentazione le lavoratrici destinatarie delle disposizioni in materia di “salvaguardia” introdotte dal legislatore dopo il 2011 in favore dei cd. esodati (messaggio inps n. 219/2013).
A tali lavoratrici non si applica, inoltre, il beneficio previsto dall'articolo 1, comma 40, della legge 335/1995, che consente l'accredito figurativo di alcuni periodi legati all'educazione e assistenza ai figli fino al sesto anno di età.