Novità fiscali: sconto in fattura sostituisce la detrazione Irpef

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Novità fiscali: sconto in fattura sostituisce la detrazione Irpef

Studio Cortorillo (Immobiliare-Condomini-CAF)
Pubblicato da Studio Cortorillo in FISCO · 6 Agosto 2019
Tags: detrazioniscontonovità2019
Sconto_Fattura
La legge di Stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015 n. 208) ha introdotto la possibilità di usufruire della cessione del credito al posto delle detrazioni fiscali per alcuni lavori edilizi. In pratica, per i lavori sulle parti comuni, per i quali è possibile usufruire dei c.d. eco e sisma bonus, i condòmini possono cedere il loro credito alle imprese che li effettuano, in cambio dello sconto sulle somme corrispondenti dovute per il pagamento dei lavori. La Legge di Bilancio 2018 ha esteso la possibilità di cedere il credito anche per gli interventi compiuti sulle singole unità immobiliari, ma unicamente per il c.d. ecobonus.
Le nuove disposizioni contenute nel DL n. 34/2019, convertito nella Legge n. 58/2019, a decorrere da luglio 2019, consentono a tutti i soggetti che hanno diritto alle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica (ecobonus) e di riduzione del rischio sismico (sismabonus), di ricevere, in luogo dell'utilizzo delle detrazioni Irpef, uno sconto immediato sul corrispettivo dovuto (totale indicato in fattura), di pari ammontare, che sarà anticipato dal fornitore.
Però non c'è alcun obbligo per l'impresa che realizza il lavoro o per i venditori dei beni di applicare lo sconto in sostituzione della detrazione.
Lo sconto che si ottiene è pari alla detrazione dall’imposta alla quale si avrebbe diritto per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico in base alle spese sostenute entro il 31 dicembre di ciascun anno, e l’importo è calcolato tenendo conto del costo da pagare comprensivo della somma non versata per effetto dello sconto.
Il contribuente che ha esercitato l’opzione deve effettuare il pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
In presenza di diversi fornitori per il medesimo intervento, la detrazione spettante è commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d’imposta nei confronti di ciascuno di essi.
L’esercizio dell’opzione deve essere comunicato dal contribuente all’Agenzia delle Entrate, a pena d’inefficacia, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni.
La suddetta comunicazione può essere inviata:
  • utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate;
  • utilizzando un modulo predisposto dalla stessa Agenzia delle Entrate che può essere inviato tramite gli Uffici della medesima Agenzia, oppure con posta elettronica certificata, debitamente sottoscritto dal soggetto che ha esercitato l’opzione, unitamente al relativo documento d’identità.
Si precia che per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali, la comunicazione dell’opzione deve essere effettuata con le modalità già previste dai precedenti provvedimenti del 2017, ossia dall’Amministratore di condominio mediante il flusso informativo utilizzato per trasmettere i dati necessari alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Potranno essere previste in seguito ulteriori modalità di invio della comunicazione che saranno rese note dall’Agenzia delle Entrate.
Il fornitore che ha praticato lo sconto recupera il relativo importo sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione dell’opzione per lo sconto, in cinque quote annuali di pari importo. A tal fine il fornitore deve preventivamente confermare l’esercizio dell’opzione da parte del soggetto avente diritto alla detrazione e attestare l’effettuazione dello sconto, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Successivamente alla conferma, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. La quota di credito che non è utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il fornitore può cedere il credito d’imposta ai propri fornitori anche indiretti di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. E’ in ogni caso esclusa la cessione agli istituti di credito e intermediari finanziari, nonché alle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La comunicazione della cessione avviene, a cura del fornitore, con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Il cessionario del credito può utilizzarlo in compensazione tramite modello F24, alle medesime condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione, da effettuare con le medesime funzionalità.

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