Notifica preliminare per lavori condominiali

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Notifica preliminare per lavori condominiali

Studio Cortorillo (Immobiliare-Condomini-CAF)
Pubblicato da Studio Cortorillo in CONDOMINIO · 12 Agosto 2019
Tags: notificapreliminareobbligosicurezzacantiere
notifica_preliminare
Uno degli adempimenti più importanti previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza (D.lgs. n. 81/2008) è la notifica preliminare da inviare, prima dell’inizio dei lavori, all’Asl e Direzione Provinciale del Lavoro, e, nel caso di lavori pubblici, anche al Prefetto. Infatti l’art. 99 del D.lgs. n. 81/2008 prevede l’adempimento posto sotto la responsabilità esclusiva del committente o del responsabile dei lavori che prescrive, prima dell’inizio di opere con specifiche caratteristiche, la trasmissione all’Azienda Sanitaria Locale (Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro) e alla Direzione Provinciale del Lavoro (servizio Ispezione del Lavoro), territorialmente competenti, della notifica di apertura del cantiere con le informazioni indicate nell’allegato XII del T.U. per la sicurezza sul lavoro.
In caso di lavori condominiali, a rappresentare il condominio in qualità di committente è l'Amministratore, che può essere anche responsabile dei lavori nel caso in cui questo ruolo non venga delegato a un altro soggetto. Pertanto la notifica preliminare deve essere redatta dall'Amministratore di condominio, in qualità di committente o responsabile dei lavori, o suo delegato.
La suddetta notifica deve essere inviata soltanto nei seguenti casi:
a) cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea (nel conteggio non sono considerati i lavoratori autonomi, perché la loro presenza non è ritenuta un'attività che genera interferenze);
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera (quando inizialmente è previsto l'intervento di una sola impresa ma, successivamente, la prosecuzione dei lavori o parte di essi vengono affidati a un'altra o più imprese per vari motivi);
c) cantieri in cui opera un’unica impresa, la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.
La notifica deve essere redatta in conformità all’allegato XII del D.Lgs. n. 81/08 e contenere:
  • data della comunicazione;
  • indirizzo del cantiere;
  • generalità del committente/i;
  • natura dell’opera;
  • responsabile/i dei lavori;
  • coordinatore per la sicurezza durante la progettazione dell’opera;
  • coordinatore per la sicurezza durante la realizzazione dell’opera;
  • data presunta d’inizio dei lavori in cantiere;
  • durata presunta dei lavori in cantiere;
  • numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere;
  • numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere;
  • identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate;
  • ammontare complessivo presunto dei lavori.
L’invio della notifica preliminare può essere effettuato tramite Posta Certificata (PEC) o tramite raccomandata agli enti competenti. L’art. 54 del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che la trasmissione di documentazione e le comunicazioni a enti o amministrazioni pubbliche, comunque previste dal decreto, può avvenire tramite sistemi informatizzati, nel formato e con le modalità indicate dalle strutture riceventi: in alcune regioni sono attivi dei portali telematici che consentono l’invio tramite apposizione della firma digitale. Una copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile in cantiere e custodita a disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente.     
Come visto la procedura non è particolarmente complessa, e l'Amministratore può occuparsene in prima persona, senza delegare il compito a un tecnico anche se, solitamente, è abitudine affidare l’incarico al coordinatore della sicurezza, poichè la nomina di questa figura è obbligatoria per tutti i cantieri in cui vi sia la presenza, anche non contemporanea, di più imprese (anche in subappalto ma con esclusione dal conteggio dei lavoratori autonomi).


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