La fattura elettronica tra privati: cos'è e come funziona

Benvenuti nel sito internet dello Studio Cortorillo. Buona navigazione!

Vai ai contenuti

La fattura elettronica tra privati: cos'è e come funziona

Studio Cortorillo (Immobiliare-Condomini-CAF)
Pubblicato da Studio Cortorillo in FISCO · Venerdì 05 Ott 2018
Tags: fatturaelettronicaprivatiiva
Fattura_elettronica
L’entrata in vigore della fatturazione elettronica tra privati è stabilito dall'ultima Legge di Bilancio e nel giugno 2018 è stata decisa una proroga per posticiparne l’adozione.  
Dal 1 settembre 2018 la fatturazione elettronica è attiva per i cosiddetti "tax free shopping", mentre dal 1 gennaio 2019 diventerà obbligatoria per tutti i possessori di partita IVA, oltre le imprese attive nel settore della cessione di benzina e gasolio inizialmente prevista dal 1 luglio 2018, con eslcusione di:
  • coloro che applicano il regime forfetario (commi 54-89, art. 1, legge 190/2014);
  • coloro che applicano il regime di vantaggio c.d."ex minimi" (commi 1 e 2, art. 27, decreto legge 98/2011);
  • il regime speciale degli agricoltori (articolo 34, comma 6 del Dpr 633/72);
  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di non residenti, comunitari ed extra comunitari.
Fatto salvo il rinvio al 1° gennaio 2019, per quanto riguarda le cessioni di carburante effettuate dagli impianti stradali di distribuzione, vanno documentate con fattura elettronica tutte le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori ad uso autotrazione, ossia impiegati nei veicoli che circolano normalmente su strada. Sono escluse dall’obbligo le cessioni di benzina e gasolio destinati a imbarcazioni, aeromobili e veicoli agricoli di varia tipologia (come i trattori agricoli e forestali).
Per gli appalti sarà obbligatorio emettere fattura elettronica solo per chi opera nei confronti di una stazione appaltante pubblica, per chi è titolare di contratti di subappalto o riveste la qualifica di subcontraente. Sono esclusi dai nuovi obblighi di fatturazione elettronica i contribuenti che cedono beni a un cliente senza essere direttamente coinvolti nell’appalto principale, come chi fornisce beni all’appaltatore senza sapere che utilizzo ne farà. L’obbligo di fatturazione elettronica non si estende ai rapporti in cui, a monte della filiera contrattuale, non ci sia un soggetto che faccia parte della Pubblica Amministrazione. Per quanto riguarda i consorzi l’obbligo di fatturazione elettronica non si estende ai rapporti consorzio-consorziate.
Pertanto la fattura anziché essere emessa in maniera cartacea sarà spedita in formato digitale seguendo e rispettando le linee guida stabilite dall’AgID.
La fatturazione elettronica tra privati seguirà le stesse procedure già utilizzate per la FatturaPA impiegata da tempo per i rapporti con la Pubblica Amministrazione, cioè tramite il Sistema di Interscambio (SdI).
Il Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, è un sistema informatico in grado di ricevere le fatture sotto forma di un file avente determinate caratteristiche tecniche, effettuare i controlli sui file ricevuti e inoltrare le fatture al destinatario.
Per i privati, pertanto, cambierà solo il modello di file da compilare per emettere la fattura elettronica, ma le procedure saranno pressoché immutate.
Utilizzando uno dei tanti software presenti sul mercato per la fatturazione elettronica, basterà inserire il codice identificativo del destinatario composto da 7 cifre e assegnato dallo SdI nel momento in cui ci si iscrive. Invece, nel caso in cui il destinatario non abbia il codice identificativo SdI si dovrà inserire il suo indirizzo PEC, così la fattura elettronica sarà allegata a un messaggio di posta certificata.
Per il consumatore finale che non ha partita iva e indirizzo PEC la fattura è consegnata in copia cartacea oppure con pdf tramite email e trasmessa in formato elettronico al Sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate (SdI), e la stessa AdE provvederà a metterla a disposizione nel cassetto fiscale del contribuente.
Infatti il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, stabilisce che “il cedente/prestatore consegna direttamente al cliente consumatore finale una copia informatica o analogica della fattura elettronica, comunicando contestualmente che il documento è messo a sua disposizione dal SdI nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate."
Il consumatore finale, quindi, avrà la possibilità di acquisire la fattura elettronica anche senza recapito digitale, sia in formato cartaceo o pdf, sia tramite il cassetto fiscale nella propria area del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Le disposizioni in tema di fatturazione elettronica non derogano alla normativa che regola i termini di emissione dei documenti. Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, in una fase di prima applicazione, considerato anche il necessario adeguamento tecnologico “le fatture elettroniche inviate al Sistema di Interscambio con un minimo ritardo non saranno soggette a sanzioni nel caso in cui l’invio non pregiudichi la corretta liquidazione dell’imposta ”.
In caso di scarto di una fattura da parte del SdI, è possibile un nuovo inoltro nei cinque giorni successivi alla notifica di scarto; la fattura elettronica, relativa al file scartato, va nuovamente inviata tramite SdI con la data ed il numero del documento originario, oppure con un nuovo numero e data purché collegati alla precedente fattura, eventualmente tramite l'utilizzo di un registro sezionale. In ogni caso deve essere garantita la corretta liquidazione dell’imposta.
L’insieme delle norme dettate in tema di fatturazione elettronica non incide sugli obblighi di registrazione previsti dal DPR n. 633 del 1972. Vista la natura del documento elettronico inviato tramite SdI, la numerazione e l’integrazione della fattura possono essere effettuate con la predisposizione di un nuovo documento da allegare al file della fattura.
Le copie digitali delle fatture potranno essere conservate non solo in formato XML (quello previsto per la fattura elettronica), ma in un qualsiasi altro formato previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013 in attuazione del Codice dell’Amministrazione Digitale (es. pdf, jpg o txt).


Facebook    Instagram
C.F. CRTCHR90P64M082H - P.IVA 02152730566
Copyright © - Diritti riservati
Studio Professionale Cortorillo di Chiara Cortorillo
STUDIO PROFESSIONALE CORTORILLO di Chiara Cortorillo | C.F. CRTCHR90P64M082H - P.IVA 02152730566 | © copyright 2014 - 2016 | Tutti i diritti sono riservati

Studio Professionale Cortorillo di Chiara Cortorillo | C.F. CRTCHR90P64M082H - P.IVA 02152730566 | Copyright © - Diritti riservati

Studio Professionale Cortorillo di Chiara Cortorillo | C.F. CRTCHR90P64M082H - P.IVA 02152730566 | Copyright © - Diritti riservati
Studio Professionale Cortorillo di Chiara Cortorillo | C.F. CRTCHR90P64M082H - P.IVA 02152730566
Studio Professionale Cortorillo di Chiara Cortorillo | C.F. CRTCHR90P64M082H-P.IVA 02152730566
Copyright © - Diritti riservati
Torna ai contenuti