Nuove norme anticendio per i condomini

Benvenuti nel sito internet dello Studio Cortorillo. Buona navigazione!

Vai ai contenuti

Nuove norme anticendio per i condomini

Studio Cortorillo (Immobiliare-Condomini-CAF)
Pubblicato da Studio Cortorillo in CONDOMINIO · 11 Marzo 2019
Tags: anticendiocondominio
anticendio_condominio
Il tema della prevenzione incendi nei condomini comprende diversi aspetti che includono le autorimesse, gli impianti elettrici, le centrali termiche di loro pertinenza e la sicurezza strutturale dell’intero edificio. Il rischio delle attività sono regolate dal D.p.r. n. 151/2011 e soggette al controllo dei Vigili del Fuoco in tre diverse categorie: a rischio basso, medio ed elevato.
Vengono considerate “a rischio basso” le seguenti attività:
  • centrali termiche con potenzialità compresa tra 116 e 350 kW;
  • autorimesse con superficie complessiva coperta compresa tra 300 e 1000 m2;
  • edifici destinati a civile abitazione con altezza antincendio compresa tra 24 e 32 mt.-
Vengono considerate “a rischio medio” le seguenti attività:
  • centrali termiche con potenzialità compresa tra 350 e 700 kW;
  • autorimesse con superficie complessiva coperta compresa tra 1000 e 3000 m2;
  • edifici destinati a civile abitazione con altezza antincendio compresa tra 32 e 54 mt.-
Vengono considerate “a rischio alto” le seguenti attività:
  • centrali termiche con potenzialità superiore a 700 kW;
  • autorimesse con superficie complessiva coperta superiore a 3000 m2;
  • edifici destinati a civile abitazione con altezza antincendio superiore a 54 mt.-
Per tutti i livelli di rischio l’iter procedurale comprende sempre l’adeguamento dell’edificio alle disposizioni progettuali e la tenuta da parte dell’Amministratore di tutti i documenti e certificazioni attestanti la regolarità del fabbricato; la presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività antincendio (SCIA antincendio) corredata del progetto.
Dal prossimo 6 maggio 2019 cambiano le norme di sicurezza antincendio anche per il condominio, come previsto dal decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019, norma che modifica e integra il precedente decreto n. 246/1987 (norme antincendio per gli edifici di civile abitazione).
Il nuovo decreto dispone che i fabbricati di civile abitazione superiori a 24 metri di altezza di nuova realizzazione, o sottoposti a modifiche sostanziali delle facciate, dovranno avere specifici requisiti antincendio con riferimento alle facciate stesse. Queste dovranno essere previste in modo da limitare lo sviluppo dell’incendio ed evitare la caduta di parti strutturali o frammenti. Le prescrizioni sulle facciate non trovano applicazione per gli edifici civili che, alla data di entrata in vigore del decreto (6 maggio 2019), disponendo di un progetto antincendio approvato dal comando dei Vigili del Fuoco, siano in fase di attuazione, o che abbiano conseguito gli atti abilitativi rilasciati dalle competenti autorità.
Oltre a quanto sopra, il nuovo decreto introduce sostanziali novità nella gestione della sicurezza antincendio per gli edifici di abitazione civile, nuovi ed esistenti, di altezza superiore a 12 metri. Tali edifici sono classificati in funzione dell’altezza, a partire da 12 metri fino a oltre 80 metri; devono prevedersi misure di gestione della sicurezza antincendio in funzione del livello di rischio, che è commisurato all’altezza dell’edificio: il responsabile dell’attività (nei condomini è l’amministratore) è tenuto a pianificare, verificandole periodicamente, le misure da attuare in caso d’incendio, informare gli occupanti su procedure di emergenza e misure di sicurezza, mantenere in efficienza i sistemi, dispositivi e attrezzature antincendio adottate, effettuare verifiche di controllo e interventi di manutenzione, esporre informazioni e cartellonistica riportante i divieti e le precauzioni, i numeri telefonici e le istruzioni per l’esodo in emergenza, verificare, per le aree comuni, l’osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio. In particolare, per gli edifici di altezza compresa fra 54 e 80 metri dovrà essere installato un impianto di segnalazione manuale di allarme incendio con indicatori di tipo ottico e acustico; per gli edifici oltre gli 80 metri dovrà essere nominata una figura espressamente incaricata quale coordinatore dell’emergenza e un responsabile della gestione della sicurezza, che può coincidere con il responsabile dell’attività; inoltre dovrà essere previsto un locale adibito a centro gestione emergenza, anche ad uso non esclusivo e dovrà essere installato un impianto di tipo Evac, vale a dire un sistema di allarme vocale utile a guidare l’evacuazione in emergenza, realizzato a regola d’arte. Questi sistemi manuali di allarme incendio e gli impianti Evac, quando previsti, dovranno essere installati entro il 6 maggio 2021; tutti gli altri aspetti di organizzazione e gestione della sicurezza dovranno essere attuati entro il 6 maggio 2020.
Per gli edifici di civile abitazione esistenti al 6 maggio 2019, soggetti agli adempimenti di prevenzione incendi di cui al D.p.r. n. 151/2011, viene comunicato al Comando dei Vigili del Fuoco l'avvenuto adempimento ai suddetti adeguamenti, all'atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.
Rimane sempre fermo l’obbligo per i nuovi edifici e per quelli esistenti, non ancora a norma con l’antincendio, di produrre la Scia antincendio presso il Comando dei Vigili del Fuoco per i casi previsti dal D.p.r. n. 151/2011. Pertanto l'Amministratore del condominio dovrà comunque verificare l'esistenza delle attività soggette alla disciplina del suddetto D.p.r. n. 151/2011 e, se previsto:
  1. mantenere in efficienza i presidi antincendio richiesti (idranti, porte antincendio, illuminazione di emergenza, eventuali allarmi e spegnimenti automatici, estintori) per le parti comuni dell'edificio;
  2. fare effettuare i controlli, le verifiche e le manutenzioni sui presidi antincendio  secondo quanto indicato da costruttori, installatori, e prescritto sulla SCIA;
  3. tramite specifi avvisi informare TUTTI (condòmini, dipendenti, imprese e lavoratori autonomi) sui rischi di incendio delle specifiche attività, sulla prevenzione e protezione adottata, sulle precauzione per prevenire e su cosa fare in caso di incendio;
  4. annotare i controlli fatti e l’informazione effettuata, su un apposito Registro.


Facebook    Instagram
C.F. CRTCHR90P64M082H - P.IVA 02152730566
Copyright © - Diritti riservati
Studio Professionale Cortorillo di Chiara Cortorillo
STUDIO PROFESSIONALE CORTORILLO di Chiara Cortorillo | C.F. CRTCHR90P64M082H - P.IVA 02152730566 | © copyright 2014 - 2016 | Tutti i diritti sono riservati

Studio Professionale Cortorillo di Chiara Cortorillo | C.F. CRTCHR90P64M082H - P.IVA 02152730566 | Copyright © - Diritti riservati

Studio Professionale Cortorillo di Chiara Cortorillo | C.F. CRTCHR90P64M082H - P.IVA 02152730566 | Copyright © - Diritti riservati
Studio Professionale Cortorillo di Chiara Cortorillo | C.F. CRTCHR90P64M082H - P.IVA 02152730566
Studio Professionale Cortorillo di Chiara Cortorillo | C.F. CRTCHR90P64M082H-P.IVA 02152730566
Copyright © - Diritti riservati
Torna ai contenuti