La responsabilità per il distacco di parti comuni decorative dei balconi

Benvenuti nel sito internet dello Studio Cortorillo. Buona navigazione!

Vai ai contenuti

La responsabilità per il distacco di parti comuni decorative dei balconi

Studio Cortorillo (Immobiliare-Condomini-CAF)
Pubblicato da Studio Cortorillo in CONDOMINIO · 8 Settembre 2016
Tags: condominiospesebalconiforntalini
balconeL’Amministratore di condominio è titolare per legge del potere-dovere di ordinare lavori di manutenzione straordinaria che rivestano carattere di urgenza, cioè deve eliminare tutti i pericoli, anche potenziali, con obbligo di riferirne nella prima assemblea utile.
In altre parole l’obbligo giuridico di rimuovere il pericolo per l’incolumità delle persone, derivante dalla minacciante rovina di elementi decorativi dei balconi condominiali, incombe sull’amministratore del condominio, il quale deve attivarsi, con la necessaria urgenza, per l’eliminazione delle situazioni potenzialmente idonee a cagionare la violazione del principio del neminem laedere.
La responsabilità dell’amministratore per danni subiti dai singoli condòmini o da terzi per crolli o distacchi di parti comuni, sussite qualora non si sia attivato per eliminare le situazioni particolarmente pericolose o, comunque, non abbia provveduto alle necessarie riparazioni già deliberate dall’assemblea.
In tal caso può sussistere anche responsabilità penale, in quanto, ai sensi dell’art. 40 Codice penale, non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.
L’obbligo di rimuovere il pericolo derivante dalla rovina di parti comuni integra il reato contravvenzionale previsto dall’art. 677 Codice penale, in tema di lesioni colpose.
Tuttavia la responsabilità per omissione dei lavori non può essere intesa in senso assoluto, in quanto deve essere accertato se l'Amministratore poteva concretamente agire ed aveva i mezzi finanziari necessari per effettuare i lavori necessari a scongiurare il pericolo.
Infatti, in caso dell'assenza di una delibera assembleare per lo stanziamento dei fondi necessari a porre rimedio al degrado che dà luogo al pericolo, non può ipotizzarsi alcuna responsabilità dell’Amministratore per non avere attuato interventi che non era in suo materiale potere adottare a causa di mancanza delle risorse economiche: la responsabilità passa direttamente in capo ai proprietari ed a ciascun singolo condòmino.
La violazione dell’art. 677 Codice penale è configurabile soltanto quando dall’omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano una rovina derivi il concreto pericolo per l’incolumità delle persone, pertanto è sufficiente per l’Amministratore, al fine di esimersi da responsabilità penale, intervenire sugli effetti anziché sulla causa, ovvero dovrà prevenire la specifica situazione di pericolo interdicendo, ove ciò sia possibile, l’accesso o il transito nelle zone pericolanti.


Facebook    Instagram
C.F. CRTCHR90P64M082H - P.IVA 02152730566
Copyright © - Diritti riservati
Studio Professionale Cortorillo di Chiara Cortorillo
STUDIO PROFESSIONALE CORTORILLO di Chiara Cortorillo | C.F. CRTCHR90P64M082H - P.IVA 02152730566 | © copyright 2014 - 2016 | Tutti i diritti sono riservati

Studio Professionale Cortorillo di Chiara Cortorillo | C.F. CRTCHR90P64M082H - P.IVA 02152730566 | Copyright © - Diritti riservati

Studio Professionale Cortorillo di Chiara Cortorillo | C.F. CRTCHR90P64M082H - P.IVA 02152730566 | Copyright © - Diritti riservati
Studio Professionale Cortorillo di Chiara Cortorillo | C.F. CRTCHR90P64M082H - P.IVA 02152730566
Studio Professionale Cortorillo di Chiara Cortorillo | C.F. CRTCHR90P64M082H-P.IVA 02152730566
Copyright © - Diritti riservati
Torna ai contenuti