La legge di stabilità e l'anagrafe condominiale
La legge n. 208/2015 (conosciuta come "legge di stabilità 2016"), all'art. 1, 59° comma, ha modificato l'art. 13, 1° comma, della L. n. 431/98, inerente i contratti di locazione ad uso abitativo. La nuova norma recita testualmente " È fatto carico al locatore di provvedere alla registrazione nel termine perentorio di trenta giorni, dandone documentata comunicazione nei successivi sessanta giorni, al conduttore ed all'amministratore del condominio, anche ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di tenuta dell'anagrafe condominiale di cui all'articolo 1130, numero 6), del codice civile".
Con questa norma viene introdotto il principio che non è più sufficiente la semplice comunicazione all'amministratore del nome del conduttore; entro sessanta giorni dalla registrazione del contratto dovranno essere comunicati anche gli estremi di detto adempimento. Commentando la presenza dell'aggettivo usato dal legislatore "comunicazione documentata", sembrerebbe voler fare riferimento alla necessità di allegare alla comunicazione copia della ricevuta di registrazione oppure un suo estratto.