La dichiarazione dei redditi e le unioni civili

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La dichiarazione dei redditi e le unioni civili

Studio Cortorillo (Immobiliare-Condomini-CAF)
Pubblicato da Studio Cortorillo in FISCO · 28 Marzo 2017
Tags: 730unionidichiarazionefiscoredditi



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La Legge sulle unioni civili (n. 76 del 20.05.2016) recante “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, nota anche come Legge Cirinnà, produce i suoi effetti anche in ambito fiscale.
I datori di lavoro hanno già aggiornato le regole estendendo alle unioni civili la licenza matrimoniale e i permessi per motivi familiari, oltre il diritto del partner superstite al TFR ed alla pensione di reversibilità in caso di decesso.
Tra le modifiche alle istruzioni ministeriali del modello 730/2017, per i redditi 2016, contenute nel Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 42414 del 01.03.2017, è stata aggiunta la seguente frase: “In base a quanto stabilito dall’art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016, le parole ‘coniuge’, ‘coniugi’ o termini equivalenti si intendono riferiti anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”.
Pertanto i componenti dell’unione civile possono beneficiare delle medesime agevolazioni che sarebbero godute dal coniuge sposato con rito civile o religioso:
  • la possibilità, ricorrendone i presupposti, di presentare il Modello 730 congiunto;
  • il riconoscimento delle detrazioni di imposta per “coniuge a carico” di cui all’ex art. 12 comma 1, lettera a) e b) del Tuir, sempre nei limiti di reddito di quest’ultimo di € 2.840,51 annuo, così come previsto dall’ex art. 12 comma 2 del Tuir;
  • il beneficio delle detrazioni di imposta eventualmente sostenute a nome del “coniuge a carico”.
Non è possibile, invece, la detrazione per carichi familiari per i figli dell’altro partner, poiché nei casi di unione civile non è possibile formulare la richiesta di adozione del figlio minore o adottivo del partner, seppure unito civilmente. In questo caso, quindi, la detrazione per figlio a carico sarà esclusivamente attribuibile al genitore biologico o adottivo, senza che possa essere estesa all’altro componente dell’unione civile.
La dichiarazione dei redditi in forma congiunta ha il vantaggio che il pagamento/rimborso delle imposte è fatto direttamente nella busta paga o nella pensione del dichiarante; si ricorda, comunque, che la dichiarazione congiunta non è un obbligo ma una facoltà che viene concessa al contribuente.
Per presentare la dichiarazione dei redditi congiunta, con il modello 730, sarà necessario che almeno uno dei due coniugi uniti civilmente non sia esonerato dalla presentazione della dichiarazione e che i contribuenti redigano il modello 730 perché in possesso di redditi dichiarabili con questo specifico modello.
Le stesse regole non possono però applicarsi alle normali convivenze more uxorio. Infatti la convivenza di fatto non viene equiparata al matrimonio o all’unione civile fra componenti dello stesso sesso, e non è possibile presentare il modello 730 congiunto.


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