Il tramonto degli studi di settore

Benvenuti nel sito internet dello Studio Cortorillo. Buona navigazione!

Vai ai contenuti

Il tramonto degli studi di settore

Studio Cortorillo (Immobiliare-Condomini-CAF)
Pubblicato da Studio Cortorillo in IMMOBILI · Martedì 17 Apr 2018
Tags: isaindicistudisettore
studi_settore
In base a quanto previsto dalla legge di Bilancio 2018, l’addio agli studi di settore deve avvenire in 2 tempi:
1) istituzione di nuovi indici di affidabilità fiscale per le partite Iva obbligate tutti gli anni a compilare gli studi di settore;
2) emanazione di uno specifico decreto del ministero dell'Economia che stabilisca le modalità e i termini che porteranno alla progressiva eliminazione degli studi di settore.
Con D.M. 23 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 2018, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha approvato gli indici sintetici di affidabilità fiscale attinenti ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali.
L'indice sintetico di affidabilità fiscale (ISA) andrà a sostituire gli studi di settore, per esprime un giudizio di sintesi sull'affidabilità dei comportamenti fiscali dei contribuenti.
Questi indicatori, sulla base di specifici criteri, verranno utilizzati come strumenti di valutazione dei contribuenti, i quali saranno poi collocati in una scala di affidabilità da 1 a 10, dove 1 sta per bassissimo grado di affidabilità fiscale e 10, massimo grado di virtuosità.
I soggetti che raggiungeranno quindi un alto grado di affidabilità, avranno accesso al sistema premiale che prevede, tra le tante cose: esclusione da alcuni tipi di accertamento fiscale, riduzione del periodo di accertabilità, rimborsi fiscali molto più veloci.
Però non tutti saranno sottoposti agli indici ISA. Tra le principali cause di esclusione ricordiamo:
  • nei casi in cui il contribuente abbia iniziato o cessato l'attività, ovvero non si trovi in condizioni di normale svolgimento della stessa;
  • se i contribuenti si avvalgono del regime forfetario agevolato oppure del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile;
  • in caso di dichiarazione dei ricavi di cui all'art. 85 comma 1, esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e), o compensi di cui all'art. 54 comma 1 del TUIR di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione degli indici;
  • se vengono esercitate due o più attività di impresa.
Vediamo cosa cambierà con i nuovi indici.
  1. Fino adesso sono stati utilizzati gli indicatori di normalità economica per stimare i ricavi/compensi, in seguito invece, gli indicatori per il calcolo del livello di affidabilità non prenderanno in considerazione solo i ricavi stimati ma anche il valore aggiunto e il reddito di impresa.
  2. l nuovi indicatori di compliance, valuteranno tutte le attività o gruppo di attività svolte dallo stesso soggetto, e tutti questi elementi verrano valutati dal nuovo modello statistico, stimando più basi imponibili sulle quali si stimeranno ricavi/compensi e il reddito. Inoltre, i dati da valutare e stimare verranno ricavati su un range di 8 anni e non più di un anno come avveniva con gli studi di settore.
  3. La stima del valore aggiunto avverrà sulla base di un preciso calcolo dei coefficienti, in modo tale che il risultato sia diverso e personalizzato per ciascun contribuente. Pertanto non ci saranno più correttivi: nei nuovi indicatori di affidabilità è stato introdotto un nuovo modello di stima che è in grado di rilevare l'andamento ciclico, per cui non sarà più necessario predisporre i cosiddetti “correttivi crisi” degli studi di settore sulla base dell'andamento economico nei diversi settori.
  4. Il passaggio ai nuovi indicatori di compliance porterà ad una semplificazione degli adempimenti per imprese e professionisti che saranno tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate meno informazioni rispetto agli attuali studi di settore.


Facebook    Instagram
C.F. CRTCHR90P64M082H - P.IVA 02152730566
Copyright © - Diritti riservati
Studio Professionale Cortorillo di Chiara Cortorillo
STUDIO PROFESSIONALE CORTORILLO di Chiara Cortorillo | C.F. CRTCHR90P64M082H - P.IVA 02152730566 | © copyright 2014 - 2016 | Tutti i diritti sono riservati

Studio Professionale Cortorillo di Chiara Cortorillo | C.F. CRTCHR90P64M082H - P.IVA 02152730566 | Copyright © - Diritti riservati

Studio Professionale Cortorillo di Chiara Cortorillo | C.F. CRTCHR90P64M082H - P.IVA 02152730566 | Copyright © - Diritti riservati
Studio Professionale Cortorillo di Chiara Cortorillo | C.F. CRTCHR90P64M082H - P.IVA 02152730566
Studio Professionale Cortorillo di Chiara Cortorillo | C.F. CRTCHR90P64M082H-P.IVA 02152730566
Copyright © - Diritti riservati
Torna ai contenuti