Detrazioni modello 730/2017: spese per intermediazione immobiliare

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Detrazioni modello 730/2017: spese per intermediazione immobiliare

Studio Cortorillo (Immobiliare-Condomini-CAF)
Pubblicato da Studio Cortorillo in FISCO · Martedì 11 Apr 2017
Tags: casaacquisto730intemediazioneimmobiliare
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La detrazione sui compensi versati per l’intermediazione immobiliare in caso di acquisto di una casa è sempre vincolata all’intestazione dell’immobile stesso.
Lo sconto fiscale è riconosciuto esclusivamente per l’attività di intermediazione finalizzata all’acquisto di immobili ad uso abitativo da destinare ad abitazione principale.
Nel caso di acquirente già proprietario di prima casa che acquisti un nuovo immobile nel quale trasferirà la residenza è comunque ammessa l’agevolazione. Non è ammessa, invece, se si compra solo il box auto, anche se questo è destinato a diventare pertinenza dell’abitazione principale.
La detrazione è del 19% sui compensi pagati all'intermediario immobiliare, e l’importo sul quale applicare la detrazione è fissato in un massimo di 1.000 euro, da dividersi tra tutti gli eventuali comproprietari in base alla percentuale di acquisto.
In pratica per l’agevolazione si deve fare riferimento esclusivamente alla quota di proprietà, a prescindere dall’intestatario della fattura.
Questo principio si applica anche nel caso in cui si tratti di acquisto separato di nuda proprietà e usufrutto; a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale, l’agevolazione è riconosciuta anche per l’acquisto di diritti reali diversi dalla piena proprietà.
L’agevolazione è riconosciuta anche se il pagamento dell'intermediazione avviene al momento del compromesso e il rogito viene stipulato successivamente, però è obbligatorio registrare all'Agenzia delle Entrate il compromesso. Inoltre, è ammessa la detrazione anche se la somma per l’intermediazione viene pagata ancora prima della stipula del compromesso, purché ci sia poi la prova data dall’effettivo acquisto.
Per spese di intemediazione si intendono soltanto le somme pagate per la compravendita dell'immobile e non anche per eventuali servizi accessori. Inoltre l'intermediario (es. agenzia immobiliare) deve essere iscritto alla camera di commercio come agente immobiliare (in forma individuale o societaria) ai sensi della legge n. 39/1989. Infatti, l'art. 3, comma 5, della predetta legge, recita testualmente che "tutti coloro che esercitano, a qualsiasi titolo, le attività disciplinate dalla presente legge per conto di imprese organizzate, anche in forma societaria, per l'esercizio dell'attività di mediazione debbono essere iscritti nel ruolo".
Pertanto è consigliabile, prima di affidarsi ad un intermediario immobiliare, verificare che abbia i requisiti di legge e sia regolarmente iscritto alla camera di commercio.
Infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2007, ciascuna parte coinvolta all'atto della cessione dell'immobile ha l'obbligo di dichiarare al notaio:
a) se si è avvalsa di un mediatore e, nell'ipotesi affermativa, di fornire i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;
b) il codice fiscale o la partita IVA;
c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento per il titolare ovvero per il legale rappresentante o mediatore che ha operato per la stessa società;
d) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività e le analitiche modalità di pagamento della stessa.
I documenti necessari per giustificare la detrazione fiscale sono: fattura dell'intermediario immobiliare, il compromesso registrato (soltanto se il pagamento avviene prima del rogito), rogito notarile.


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