Cosa fare con i condòmini morosi?

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Cosa fare con i condòmini morosi?

Studio Cortorillo (Immobiliare-Condomini-CAF)
Pubblicato da Studio Cortorillo in CONDOMINIO · 16 Maggio 2016
Tags: Condominiomorositàingiunzionepagamento
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Il fenomeno della morosità in condominio, stante anche la profonda crisi economica, è in continua crescita, e spesso pone dei grossi problemi di liquidità delle casse condominiali. La riforma del condominio sancita dalla L.220/2012 ha apportato delle modifiche in merito, prevedendo delle scansioni temporali entro le quali l'amministratore deve attivarsi obbligatoriamente per il recupero del credito nei confronti del condòmino moroso. L'assemblea, però, può esonerare l'amministratore dall'obbligo di agire per la riscossione forzosa nei confronti dei condòmini morosi. Infatti, il recupero dei crediti non è agevole e, spesso, non avendo il condòmino altri beni aggredibili si opta per un piano di rientro concordato tra l'amministratore e il debitore, per evitare una lunga (2/3 anni) e costosa esecuzione immobiliare, spesso infruttuosa (se il proprietario ha contratto un mutuo, sussiste la probabilità che tutto il ricavato vada alla banca). Al di fuori dell'anzidetto caso di esonero da parte dell'assemblea, l'amministratore è obbligato ad agire giudizialmente nei confronti del condomino moroso, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio nel quale è emerso il debito.
Per questi casi il sistema giudiziario italiano mette a disposizione uno strumento abbastanza celere quale il "decreto ingiuntivo". Si tratta di un procedimento sommario azionabile, tra l'altro, quando il diritto fatto valere sia supportato da idonea prova scritta. Giova ricordare come, ai sensi dell'art. 63, co. III disp. att. c.c., l'amministratore, in caso di mancato pagamento dei contributi protratto per un semestre, può sospendere il condòmino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato. Si ritiene che detta sospensione non possa però estendersi ai servizi definiti essenziali: fornitura di acqua, luce, riscaldamento, etc.-
La forma da utilizzare per richiedere il decreto ingiuntivo è quella del ricorso all'Autorità Giudiziaria, contenente le generalità del creditore e del debitore, l'indicazione del procuratore del ricorrente, l'ufficio giudiziario, l'oggetto e le ragioni della domanda, nonché le prove che si intendono produrre.
Una volta emessa l'ingiunzione di pagamento dall'Autorità giudiziaria competente, deve essere notificata al debitore nel termine perentorio di 60 giorni dall'emissione, pena la perdita di efficacia della stessa. Il debitore ha 40 giorni di tempo per provvedere al pagamento o per proporre opposizione, però in materia di contributi condominiali la legge stabilisce la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ciò sta a significare che il condòmino/debitore deve provvedere al pagamento immediatamente, atteso che il termine di 40 giorni è riferito alla sola eventuale opposizione.
Se il debitore propone opposizione si aprirà anche la fase del giudizio a cognizione piena, dove ognuna delle parti in causa esporrà le proprie difese e le proprie deduzioni istruttorie, e il giudizio così introdotto si concluderà con una sentenza che potrà essere di rigetto dell'opposizione - con contestuale conferma del decreto ingiuntivo opposto - ovvero di accoglimento, che revoca il decreto ingiuntivo. Sia nel caso di opposizione - salvo la revoca della provvisoria esecuzione in corso di causa - che di mancato pagamento, il condominio creditore avrà titolo esecutivo per agire coattivamente nei confronti del condòmino debitore.


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