Assemblea condominiale in videoconferenza

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Assemblea condominiale in videoconferenza

Studio Cortorillo (Immobiliare-Condomini-CAF)
Pubblicato da Studio Cortorillo in CONDOMINIO · 14 Marzo 2019
Tags: assembleacondominiotelematicavideoconferenza
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L’innovazione tecnologica e la diffusione delle forme di telecomunicazione fa spesso sorgere la richiesta da parte di alcuni condòmini di poter partecipare in modo virtuale alle assemblee di condominio, e per questo motivo molti amministratori pubblicizzano la capacità di predisporre assemblee di condominio con la partecipazione in videoconferenza.
In merito non esiste alcuna norma di legge che prevede la possibilità di partecipare all’assemblea di condominio in videoconferenza, e neppure la giurisprudenza ha affrontato l’argomento.
Al fine di superare questa lacuna giuridica, la dottrina condominiale ritiene possibile risolvere la questione in via "interpretativa", tramite il principio “analogia legis” di cui all'art. 12, 2° co., delle disposizioni sulla legge in generale. Infatti il legislatore ha previsto la possibilità di lacune giuridiche che devono essere colmate dal giudice, il quale potrà risolvere la fattispecie non regolata espressamente, applicando una fattispecie simile già regolata dall'ordinamento giuridico.
In merito dobbiamo considerare che la partecipazione all’assemblea viene regolamentata dall’art. 1136 del codice civile il quale richiede, in seconda convocazione, l’intervento di tanti condòmini che rappresentino almeno un terzo del valore dell’edificio ed un terzo dei partecipanti al condominio: la norma non precisa se l’intervento debba essere con una presenza fisica oppure anche “remoto o virtuale”.
L’art. 66 delle disp. att. del codice civile, invece, stabilisce che l’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale deve indicare espressamente il luogo ove si svolge la riunione, facendo intendere che deve essere un “luogo fisico”, come ha confermato anche la giurisprudenza di legittimità. Questa norma è inderogabile, ma l’inderogabilità dell’indicazione di un luogo fisico va rispettata a beneficio di chi vuole partecipare fisicamente all’assemblea senza escludere la possibilità per gli altri condòmini di sfruttare le nuove tecnologie.
Per risolvere la questione, pertanto, si ritiene possibile adottare “per analogia” la normativa sulle riunioni dell’assemblea delle società di capitali (art. 2370 c.c.) che consente la partecipazione dei soci in videoconferenza soltanto se lo statuto sociale lo prevede.
Nel condominio lo statuto sociale si identifica con il regolamento di condominio, dove deve essere prevista espressamente la possibilità della riunione con idonei mezzi telematici; in assenza del regolamento condominiale è invece necessaria una specifica delibera dell’assemblea votata all’unanimità da tutti i condòmini aventi diritto.
Sulla base del suddetto ragionamento “interpretativo” siamo obbligati a rispettare i seguenti criteri:
  • l’amministratore può consentire di partecipare alle riunioni con mezzi telematici, a condizione che tale eventualità sia prevista dal regolamento di condominio in origine approvato all’unanimità (es. regolamento contrattuale) o da una successiva clausola in questo inserita e approvata dall’assemblea con il voto favorevole di tutti i condòmini aventi diritto, oppure in mancanza del regolamento condominiale previa specifica delibera dell’assemblea votata all’unanimità da tutti i condòmini aventi diritto;
  • l’assemblea deve sempre svolgersi in un luogo fisico “centrale” che deve essere indicato nell’avviso di convocazione a beneficio di quanti , invece, preferiscono partecipare e votare in modo tradizionale;
  • nell’avviso di convocazione l’amministratore deve ricordare ai condòmini della possibilità di partecipare tramite idonei mezzi telematici, dandone comunicazione preventiva con tutti i dettagli tecnici per consentire di predisporre i mezzi necessari per adeguarsi a tale necessità;
  • il condòmino collegato in remoto non potrà svolgere l’incarico di presidente o di segretario in quanto verrebbe meno la possibilità di regolare il dibattito e la possibilità di firmare il verbale in originale;
  • la modalità video è necessaria per identificare l’identità del condomino in remoto;
  • anche il delegato può partecipare in via telematica, ma il condòmino delegante deve necessariamente far pervenire la delega scritta all’Amministratore;
  • la partecipazione con mezzi telematici non deve determinare una disparità di trattamento tra i condòmini che sono presenti fisicamente e quelli che invece sono collegati in remoto, con la conseguenza che il verbalizzante dovrà comunque trascrivere le dichiarazioni e i voti di chi partecipa con mezzi telematici al pari degli altri condòmini, come se fossero fisicamente presenti tutti nello stesso luogo.
In questo contesto, però, bisogna rammentare che gli strumenti telematici utilizzati devono essere tali da rispettare le vigenti norme sulla privacy. Tale principio viene ribadito anche dal garante della Privacy che, con proprio provvedimento, ha precisato che la videoregistrazione dell'assemblea può essere ammessa solo con il consenso di tutti i condòmini presenti. Per tale ragione non è ammissibile la trasmissione indiscriminata dell'assemblea in "streaming", a meno che non vi sia un preventivo consenso all'unanimità di tutti i presenti che, comunque, deve essere verbalizzato; pertanto per "utilizzo di strumenti telematici", anche se autorizzati dal regolamento di condominio o delibera dell'assemblea, si intendono ammissibili soltanto quelli che prevedono la possibilità di escludere la registrazione audio/video.
In conclusione, la dottrina condominiale ritiene possibile una partecipazione telematica all’assemblea soltanto se vengono rispettati tutti i criteri sopra descritti, tenendo presente che in sede di assemblea è fondamentale riconoscere a ciascun partecipante il diritto di manifestare la propria volontà anche mediante l’intervento nella discussione, oltre il proprio diritto al voto, requisito fondamentale che dovrà essere rispettato per non rendere l’assemblea invalida.


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