Approvato il glossario con le opere realizzabili senza autorizzazioni e comunicazioni

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Approvato il glossario con le opere realizzabili senza autorizzazioni e comunicazioni

Studio Cortorillo (Immobiliare-Condomini-CAF)
Pubblicato da Studio Cortorillo in IMMOBILI · 14 Aprile 2018
Tags: ediliziaautorizzazionicomunicazionioperelavoriimmobili
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Il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 3 marzo 2018 ha istituito il Glossario delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, cioè senza dover richiedere autorizzazioni o presentare comunicazioni.
Questo decreto contiene in allegato un vero e proprio ABC dei principali interventi edilizi che sono realizzabili in regime di attività edilizia libera ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.
Un elenco, non esaustivo, che semplifica il riconoscimento di quelle opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo o comunicazione preventiva, ovviamente nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e delle normative di settore, come le norme antisismiche, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dei beni culturali e del paesaggio.
Per le opere indicate nel Glossario non è richiesta alcuna autorizzazione o comunicazione preventiva (es. piccoli gazebo, pergolati, tende, opere temporanee e pavimentazioni pertinenziali). Inoltre, il Glossario specifica anche le opere contingenti temporanee di maggiori dimensioni per le quali può essere effettuata l’installazione previa comunicazione di avvio lavori.
Il suddetto decreto individua un primo elenco delle 58 opere che possono essere realizzate in edilizia libera, allegando una tabella di facile utilizzo.
Facciamo alcuni esempi.
Per le manutenzioni ordinarie si trovano interventi come opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, quindi pavimentazioni, intonaci, rivestimenti, serramenti e infissi, inferriate o quelle necessarie a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici.
Per l’eliminazione delle barriere architettoniche non sono richiesti permessi per installazioni e manutenzioni degli ascensori interni e montacarichi che non incidano sulla struttura portante, rampe, apparecchi sanitari, impianti idrici e sanitari.
Per quanto riguarda le c.d. “aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza rientrano in edilizia libera le opere, senza fini di lucro, relative a barbecue in muratura, fontane, muretti, fioriere, panche, gazebo di limitate dimensioni, giochi per bambini, pergolati di limitate dimensioni, ricoveri per animali domestici, ripostigli per attrezzi, stalli per biciclette, tende, coperture leggere di arredo.
Il completamento del Glossario unico, in relazione alle opere edilizie realizzabili mediante Cila, Scia e permesso di costruire, è demandato a successivi decreti da adottare con le stesse modalità.
Per consultare la tabella con le fattispecie previste CLICCA QUI.


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