Animali in condominio

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Animali in condominio

Studio Cortorillo (Immobiliare-Condomini-CAF)
Pubblicato da Studio Cortorillo in CONDOMINIO · Lunedì 11 Gen 2016
Tags: AnimaliCondominioObblighi
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Il numero sempre maggiore di liti condominiali non fanno salvi i rapporti tra i migliori amici dell'uomo e la compagine condominiale. Le principali controversie connesse con gli animali domestici possono essere ricondotte in tre diverse categorie: la detenzione dell'animale, li suo comportamento negli spazi comuni, gli eventuali rumori e odori molesti provocati dallo stesso.
L’attuale ordinamento giuridico italiano, sostenuto dalla L. 201/2010 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia del 13 novembre 1987, riconosce il sentimento per gli animali in ambito europeo, con conseguente protezione costituzionale. Pertanto, in capo ad un soggetto beneficiario di misura di protezione, in quanto vulnerabile, viene riconosciuto il diritto soggettivo a detenere un animale da compagnia.
Con la citata legge 201/10 è stato riconosciuto che “l’uomo ha l’obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi”, ed in considerazione dei particolari vincoli esistenti fra uomo e animali da compagnia, ha sancito “l’importanza di questi ultimi a causa del contributo che essi forniscono alla qualità della vita e, dunque, il loro valore per la società”.
La normativa del condominio, di recente riformata, non poteva non tener conto di tali prese d’atto e l’art. 1138 del c.c. è stato modificato con l'inserimento del seguente periodo “le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”. I condòmini non possono oggi più vedersi negato il diritto di possedere animali da compagnia, essendo titolari di un diritto soggettivo su di essi, pur restando responsabili del loro operato.
Comunque, a prescindere dal dettato normativo, è determinante che l’accesso di animali in condominio avvenga sempre nel rispetto delle regolamentazioni previste a tutela del vivere comune. È opportuno rammentare che l’ordinanza del Ministero della Salute del 3 marzo 2009 obbliga i proprietari dei cani di assicurarsi che l’animale abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali, rispetto al contesto in cui vive; ciò deve intendersi quale obbligo di mantenimento dell’ordine e della pulizia nelle aree comuni di passaggio, con specifico riferimento all’obbligo di raccolta o eliminazione di tracce di deiezioni. Inoltre rimane sempre vigente l’obbligo di utilizzare il guinzaglio ad una misura di metri 1,50, durante la conduzione dell’animale nelle aree condominiali e l’applicazione della museruola, ma solo se in possesso di un animale con indole aggressiva. Si dovranno sempre rispettare le previsioni dell’art. 844 c.c. per non incorrere nelle sanzioni per “Disturbo del riposo o delle occupazioni delle persone” (art. 659 c.p.)  o di “omessa custodia e mal governo di animali” (art. 672 c.p.).



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