Amministratore di condominio e formazione obbligatoria

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Amministratore di condominio e formazione obbligatoria

Studio Cortorillo (Immobiliare-Condomini-CAF)
Pubblicato da Studio Cortorillo in CONDOMINIO · 2 Aprile 2019
Tags: amministratorecondominioformazioneaggiornamento
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Il legislatore, in sede di riforma dell’istituto del condominio (legge 220/2012), ha introdotto l’articolo 71-bis delle disposizioni attuative del codice civile, con il quale, tra l’altro, prevede per gli Amministratori di condominio l’obbligo di formazione ed aggiornamento continuativo. Il successivo D.M. 140/2014, entrato in vigore il 9 ottobre 2014, ha poi previsto le modalità di esplicazione di tale attività formativa attraverso corsi appositamente notificati al Ministero di Grazia e Giustizia, tenuti da docenti formatori e responsabili del corso autorizzati dal medesimo Ministero di Grazia e Giustizia, con superamento di un esame finale.
L’attività di formazione iniziale e periodica è obbligatoria per tutti gli Amministratori professionisti e, nel caso di società, dovrà essere svolta dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di Amministratore dei condomini.
La violazione di tali obblighi può essere configurata come grave irregolarità, tale da comportare la revoca giudiziale dell’incarico e la nullità della nomina.
Infatti, se al momento dell’affidamento incarico l’Amministratore non è in possesso della certificazione con cui può dimostrare la propria formazione iniziale e di aver svolto l’aggiornamento periodico, la delibera di nomina può essere dichiarata nulla dall'Autorità Giudiziaria. Le conseguenze derivanti da una sentenza di nullità sono rilevanti, con il rischio di non vedersi riconosciuti anche i compensi già percepiti. Comunque l'incarico dell’Amministratore non decade automaticamente, poichè è necessario eccepire tale vizio con l'impugnazione del verbale di nomina tramite specifica azione giudiziaria.
Dall’entrata in vigore del suddetto decreto la reale situazione evidenziata dagli studiosi esperti del settore sembra riscontrare che molti Amministratori professionisti ignorano le disposizioni di legge in materia di formazione periodica, poiché non hanno frequentato alcun corso di aggiornamento dal 2015 in avanti.
In assenza di un unico Organismo di controllo e formazione, essendo l’attività di verifica rimessa all’iniziativa del singolo condomino o dell’assemblea, attualmente è discussa la tematica interpretativa in ordine al corretto adempimento da parte dell’Amministratore professionista, soprattutto in relazione alla continuità su più anni della formazione periodica. In particolare sono sorti dubbi sulla facoltà o meno di recupero dell’attività formativa periodica non compiuta oppure se la frequenza ad un corso annuo possa sanare le precedenti mancanze.
In questo contesto si è iniziata a formare la prima giurisprudenza sulla fattispecie con la sentenza n. 818/2017 del Tribunale Civile di Padova che ha stabilito: “…. la mancata frequentazione del corso di formazione periodica rende illegittima la nomina dell’amministratore di condominio, nel senso che l’amministratore non potrà assumere incarichi per l’anno successivo e che la sua nomina è nulla…….. Seguendo questo meccanismo non è possibile recuperare corsi di formazione periodica annuali, essendo ogni certificato valevole per l’anno successivo.”
La suddetta interpretazione giurisprudenziale, anche se espressa in un giudizio di merito e in mancanza di un giudizio di legittimità della Cassazione, ha delineato un precedente significativo per affermare che il corso di aggiornamento periodico ha valenza soltanto per il futuro, rendendo insanabile la mancata formazione dell'Amministratore professionista per gli anni pregressi.
Da ciò si deduce quanto sia indispensabile la professionalizzazione degli Amministratori di condominio, considerato che negli anni sono cresciute sensibilmente le competenze professionali necessarie (diritto, sicurezza, fisco, contabilità, privacy) acquisibili soltanto tramite un adeguato percorso formativo e di aggiornamento.
Per quanto riguarda gli altri obblighi di formazione professionale dell’Amministratore di condominio dobbiamo rammentare anche quello sancito dalla nuova normativa sulla privacy (artt. 28 e 29 GDPR), che abbiamo già approfondito in un precedente articolo.


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